RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 11 GIUGNO 2020, N. 11214 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE. Diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580 del 1993 - Obbligo di pagamento per le società di persone - Cessazione - Condizioni - Differenze con società fallite e in liquidazione coatta amministrativa - Illegittimità costituzionale e contrasto con giurisprudenza comunitaria e Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2009 - Esclusione - Ragioni. L'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580/1993, a differenza di quanto accade per le società fallite e in liquidazione coatta amministrativa, cessa, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 359 del 2001, nell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, purché entro il 30 gennaio successivo sia presentata la domanda di cancellazione, senza che rilevi la cessazione di fatto dell'attività societaria, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, il differente trattamento previsto per le società fallite o in liquidazione coatta amministrative non viola gli artt. 3 e 10 Cost., stante la non assimilabilità delle relative discipline, essendo la procedura di liquidazione delle società di persone connotata dalla facoltatività e revocabilità a cura dei soci e priva di interesse per i creditori, tutelati dalla responsabilità dei soci, né contrasta con la giurisprudenza comunitaria, ponendosi fallimento e liquidazione coatta amministrativa come vicende estintive della società, o gli artt. 5, par. 1, e 6, par. 1, della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2009, non rientrando nel suo campo di applicazione le società di persone, ma solo quelle di capitali. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4576 del 2015 In tema di diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio cosiddetto diritto camerale , regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, qualora una società a responsabilità limitata non abbia chiesto, dopo l'approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese tramite il suo liquidatore, a norma dell'art. 2495 cod. civ., permane, a carico della prima, l'obbligo di pagamento del suddetto diritto, sicché, ai fini del termine finale di debenza del tributo, nessun rilievo può attribuirsi alla cessazione in via di fatto dell'attività d'impresa. SEZ. V ORDINANZA 9 GIUGNO 2020, N. 10983 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI. Associazione temporanea di impresa - Aggiudicazione di commessa pubblica - Successiva costituzione di società consortile - Criterio di attribuzione del corrispettivo alla società consorziata - Obblighi gravanti sulla stessa - Costi - Onere della prova a carico del contribuente - Attribuzione alla consorziata nella medesima percentuale dei ricavi - Esclusione. In caso di aggiudicazione di commessa pubblica ad una associazione temporanea di imprese, seguita dalla costituzione di una società consortile che partecipa con una data percentuale all'associazione nella specie del 37 per cento , deve essere attribuito nella medesima percentuale, a titolo di ricavi, il corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, con obbligo, peraltro, di indicare in bilancio le rimanenze di ogni anno, mentre i costi, ove contestati dall'Agenzia delle entrate, devono essere dimostrati dal contribuente nella loro esistenza, inerenza e quantificazione, ma non possono essere attribuiti alla società consorziata nella medesima percentuale. Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 3651 del 2015 in tema d'IVA, la società consortile, costituita per l'esecuzione dei lavori dalle imprese riunite in associazione temporanea, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dall'imposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazione appaltante, difettando il requisito dell'inerenza, atteso che tale società non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria. b Sez. 5, Sentenza n. 30354 del 2018 l'associazione temporanea di imprese, sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo IVA, non può avvalersi del metodo del reverse charge ai fini dell'assolvimento di detta imposta. SEZ. V SENTENZA 9 GIUGNO 2020, N. 10966 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI. Irpef - Contratto d'appalto non distinguibile da quello di somministrazione di lavoro - Imprenditore interponente - Obbligo di versamento delle ritenute d’acconto sui compensi dovuti ai lavoratori impiegati dallo stesso - Presupposto - Esperimento dell’azione di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 da parte del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di Irpef, quando il contratto di appalto non si distingue da quello di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore della prestazione lavorativa non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata né è gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 d.P.R. n. 600/1973, ma lo diviene soltanto se e quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 29, comma 3- bis , d.lgs. n. 276/2003, in quanto essa condiziona l'insorgere, in capo all'imprenditore interponente, degli obblighi in materia economica costituenti il presupposto dell'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto. Nella specie, si trattava di ritenute Irpef su compensi dovuti a lavoratori impiegati da imprenditore interponente . Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31720 del 2018 in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, senza che possa assumere rilevanza, a riguardo, l'azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.