RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 30 APRILE 2020, N. 8430 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI. Imprenditore agricolo professionale - Società agricole - Di persone e di capitale - Qualifica di IAP - Condizioni - Limitazione di cui all’art. 1, comma 3 bis, d.lgs. n. 99 del 2004 - Ambito di applicazione - Ragioni - Fenomeno del cd. IAP itinerante” - Abusibità - Riferibilità alle sole società di capitali - Fondamento. Le agevolazioni tributarie previste dal d.lgs n. 99/2004 in favore dell'imprenditore agricolo professionale IAP si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3 bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore ad una sola società, essendo volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP itinerante ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società , si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso. Si vedano a Sez. 5 - , Ordinanza n. 10542 del 2017 In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta, i benefici fiscali previsti per l'imprenditore agricolo professionale IAP , ove risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, sono concessi anche alle società agricole ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99/2004, purchè detto requisito sussista in capo al socio che comunichi alla società la qualifica di imprenditore agricolo professionale nella società in accomandita semplice il socio accomandatario , atteso che solo in tal modo si attua l'equiparazione tra IAP-persona fisica e IAP-società richiesta dalla legge come presupposto del riconoscimento ad entrambi i soggetti delle medesime agevolazioni fiscali. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 2018 In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano - a seguito della modifica dell'art. 12 della l. n. 153/1975 da parte dell'art. 10 del d.lgs. n. 228/2001 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1257 del 1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. SEZ. V SENTENZA DEL 29 APRILE 2020, N. 8329 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE. Cartella esattoriale - Impugnazione - Vizio proprio di motivazione - Imputabilità al concessionario - Esclusione - Fondamento. In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo. Si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3707 del 2016 In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscossione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo. SEZ. V SENTENZA DEL 23 APRILE 2020, N. 8068 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE. Reddito d’impresa - Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Disciplina ex art. 1, commi 301, 302, l. n. 296/2006 - Applicabilità retroattiva - Abolizione del regime di indeducibilità dei costi non separatamente dichiarati - Incidenza - Regime sanzionatorio dell’infedele dichiarazione - Esclusione - Illiceità della condotta omissiva - Persistenza - Conseguenze. In tema di reddito d'impresa, per effetto delle modifiche retroattive introdotte dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, l. n. 296/2006 e prima di quelle di cui alla l. n. 208/2015 applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 , la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata cd. paesi black list è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità, la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa ex art. 8, comma 3- bis , d.lgs. n. 471/1997, ed esula dalla fattispecie di infedele dichiarazione, non incidendo più sul calcolo dei componenti di reddito, con conseguente esclusione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 471/1997. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 2016 In tema di reddito d'impresa, all'esito delle modifiche retroattive introdotte dall'art. 1, commi 301, 302 e 303 della legge n. 296/2006 e prima di quelle di cui alla legge n. 208/2015, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata cd. paesi black list è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità e la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa ex art. 8, comma 3 bis, del d.lgs. n. 471/1997, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, a ciò non ostando la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, ove operata dal contribuente dopo l'avvio dei controlli.