RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5360 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Tariffa di igiene ambientale - Carattere universale - Superficie complessiva tassabile - Estensione - Riduzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 - Rifiuti speciali - Oggetto costituito da parti di superfici - Limitazione dell’eccezione alla parte variabile della tariffa. La tariffa di igiene ambientale ha carattere universale e vi sono assoggettati tutti i locali siti nel territorio dell'ente comunale impositore, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti, applicandosi la riduzione di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, alle parti di superfici del locale interessate dalle attività che generano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, smaltiti in proprio dal contribuente, con la precisazione che l'esonero riguarda la sola parte variabile della tariffa. Vanno richiamati a Sez. 5, Sentenza n. 10787 del 2016 La tariffa di igiene ambientale T.I.A. rappresenta una mera variante della TARSU, sicché è applicabile ai soli rifiuti urbani e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, desumibile dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di produzione di rifiuti assimilati e smaltiti in proprio. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la parte variabile della T.I.A., avendo accertato che i rifiuti consistenti in materiali di ferro o, comunque, ferrosi non possono essere assimilati a quelli urbani . b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17622 del 2016 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stato escluso l'assoggettamento al tributo in considerazione della mera destinazione dell'immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell'improduttività di rifiuti . c Sez. 5 - , Ordinanza n. 22127 del 2017 In tema di tariffa di igiene ambientale TIA , è conforme al disposto dell'art. 49, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, il regolamento comunale che prevede l'assoggettamento alla tariffa di un immobile ad uso non abitativo, non utilizzato, seppur limitatamente alla sola quota fissa. In applicazione del detto principio ed in relazione ad immobile già destinato ad uso alberghiero, ma in ristrutturazione nel periodo d'imposta, la S.C. ha respinto il ricorso della società proprietaria, che - sulla base del regolamento comunale richiedente la necessaria presenza congiunta, ai fini dell'assoggettamento alla TIA, dell'allacciamento alle reti di pubblico servizio, della presenza di arredi e dell'esercizio dell'attività ivi svolta - chiedeva accertarsi la carenza del presupposto impositivo . d Sez. 5 - , Ordinanza n. 14038 del 2019 La tariffa di igiene ambientale TIA è composta di una quota fissa e di una variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, essa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa. SEZ. V ORDINANZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5355 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTE DI CONSUMO DAZIO TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - GENERI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO - IN GENERE. Tarsu - Destinazione d’uso dell’immobile - Potere dei Comuni di applicare la tariffa in base alla concreta attività economica svolta - Regolamento comunale che equipara l’attività di B& amp B alle strutture recettive e alberghiere - Disapplicazione - Esclusione - Fondamento. In tema di TARSU, l'applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del Bed and breakfast ad un albergo, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale. Si richiamano a Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8308 del 2018 In tema di TARSU, è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33545 del 2019 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU , è legittima la delibera comunale che assoggetti le carceri a una tariffa superiore rispetto a quella prevista per le civili abitazioni, in quanto le strutture penitenziarie, superiori per dimensioni alle case private e frequentate da un numero elevato di potenziali produttori di rifiuti, sono perciò assimilabili agli esercizi alberghieri. SEZ. V ORDINANZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5349 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Agevolazioni prima casa” - Difetto di atto pubblico di compravendita - Dichiarazioni di cui all'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Modalità - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa al momento della registrazione della sentenza ex art. 2932 c.c. - Ragioni. In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. -, nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore. In precedenza i Sez. 5, Sentenza n. 2261 del 2014 In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.P.R. predetto, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest'ultima. ii Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 635 del 2017 In tema di agevolazioni prima casa , le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 vanno rese sempre, anche ove l'acquisto sia avvenuto a titolo originario per usucapione, prima della registrazione del provvedimento del giudice, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, all'erroneità di quest'ultima. iii Sez. 5 - , Sentenza n. 8103 del 2017 In tema di agevolazioni prima casa”, qualora il contribuente acquirente dichiari, nell’atto di acquisto, la sussistenza di uno specifico presupposto, che si riveli successivamente inesistente, il beneficio non può essere riconosciuto sulla base di un presupposto differente, essendo subordinato alla formulazione di una specifica ed inequivoca istanza, che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo e dovendo, inoltre, l’Amministrazione finanziaria essere posta in condizione di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, quali dichiarati nell’atto prima della sua registrazione. SEZ. V SENTENZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5330 TRIBUTI IN GENERALE - IN GENERE. Regime di traffico per c.d. perfezionamento attivo - Sistema della sospensione dei diritti doganali - Ragioni - Condizioni - Fondamento. In materia doganale, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo, le merci sono importate in regime di sospensione dei diritti doganali per essere lavorate nella Comunità, purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese terzo, le merci importate possano essere individuate nei prodotti compensatori, non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità. Dopo il perfezionamento , le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extra CE ed essendo l'importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento. Il sistema della sospensione è soggetto ad autorizzazione e dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell'IVA all'importazione, finché non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d'importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per equivalente. Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE se, invece, per le merci vincolate al regime della sospensione, esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi sospesi. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Regime di traffico per c.d. perfezionamento attivo - Identità qualitativa o equivalenza tra merce riesportata e merce importata - Necessità. In materia doganale, per l'operatività del regime del cd. perfezionamento attivo e il riconoscimento delle agevolazioni che ne conseguono, è necessaria l'identità qualitativa ovvero l'equivalenza, emergente dal codice a otto cifre NC, della merce riesportata rispetto a quella importata, requisiti che devono necessariamente caratterizzare, ai sensi degli allegati 72 e 74 al DAC ratione temporis applicabili , le manipolazioni usuali e le trasformazioni/lavorazioni ammesse. TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Dogane - Assistenza amministrativa reciproca ex art 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 5, allegato all'accordo Euromediterraneo del 2006 ed ex art. 11 dell'allegato 7 della Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 - Informazioni ottenute e documenti consultati nelle procedure di mutua assistenza tra autorità doganali - Utilizzabilità come prova. In materia di processo tributario, in forza dell'art. 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale , allegato all' Accordo Euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra , del 2006, nonché dell'art. 11 dell'allegato 7 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale della Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale 96/142/CE , sono pienamente utilizzabili come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati nelle relative procedure di mutua assistenza tra autorità doganali. Il primo principio è già stato espresso, in senso conforme, da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4918 del 2013. Con riferimento al secondo, si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16570 del 2019 In tema di tributi doganali, il regime di perfezionamento passivo consente, previa autorizzazione, di esportare temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti compensatori, risultanti da queste operazioni, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, incombendo, in caso di contestazione, sul debitore dell'obbligazione doganale l'onere di provare che tali prodotti risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea Corte giust. 3 ottobre 2003, causa C-411/01, GEFCO SA . Con riguardo al terzo, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10118 del 2017 In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria.