RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4864 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Fondatezza della pretesa impositiva - Relazione di stima dell’Ufficio - Operatività delle prove atipiche - Sussistenza - Efficacia dimostrativa ex se - Esclusione. Nel processo tributario, pur essendovi un maggiore spazio di operatività delle prove cd. atipiche, la relazione di stima dell'Ufficio non ha efficacia dimostrativa ex se della fondatezza della pretesa impositiva, stante la posizione paritaria delle parti davanti al giudice. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. VI – 5 ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4765 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Ravvedimento operoso ex art 34, comma 4, l. n. 388 del 2000 - Termine - Versamento anteriore alla presentazione della dichiarazione - Necessità - Differenza col ravvedimento ordinario ex art. 13, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 472 del 1997. Il termine per il ravvedimento operoso speciale di cui all'art. 34, comma 4, della l. n. 388 del 2000, secondo cui la regolarizzazione deve avvenire anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle ritenute, si differenzia da quello ordinario previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b, del d. lgs. n. 472 del 1997, il quale, con diversa formulazione, consente la regolarizzazione di errori e omissioni entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Non si rinvengono precedenti in termini. SEZ. VI – 5 ORDINANZA DEL 24 FEBBRAIO 2020, N. 4762 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Poteri istruttori del giudice tributario - Acquisizione d'ufficio di mezzi di prova - Finalità - Integrazione degli elementi forniti dalle parti - Esercizio - Presupposti. In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24464 del 2006 In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso un avviso di accertamento a fini INVIM, ritenendo, in totale difetto di prova da parte dell'Amministrazione finanziaria, che la valutazione dell'Ufficio fosse suffragata dagli elementi acquisiti mediante una consulenza tecnica estimativa disposta nel corso del giudizio . SEZ. V ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2020, N. 4659 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE. Plusvalenze realizzate mediante la cessione dei terreni edificabili - Opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto ex art. 7 della legge n. 448 del 2001 - Condizioni - Soddisfacimento - Conseguenze - Irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria - Possibilità di ottenere il rimborso delle somme corrisposte - Esclusione. In tema di determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a e b del d.P.R. n. 917 del 1986 ora art. 67, comma 1, lett. a e b dello stesso d.P.R., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003 , nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, una volta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata , si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione sia che abbia scelto di avvalersi di quello rateale. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24953 del 2015 In materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile, l'art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, pur attribuendo alla libera scelta del contribuente la facoltà di accedere all'imposta sostitutiva mediante adempimento delle condizioni previste, stabilisce, però, che, una volta soddisfatte tali condizioni redazione della perizia e versamento dell'intero importo o - indifferentemente - della prima rata di esso entro i termini previsti dalla medesima norma , si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale che di quello in un'unica soluzione. SEZ. V ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2020, N. 4649 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI. Agevolazione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 504 del 1992 - Infrastrutture - Distinzione tra beni dei consorzi tra enti territoriali e beni degli assegnatari - Conseguenze. In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , ai fini dell'assoggettabilità all'imposta delle infrastrutture quali strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole eccetera, occorre verificare anzitutto se tali opere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dai consorzi tra enti territoriali, su terreno di loro esclusiva proprietà, essendo soggetto passivo, nel primo caso, gli assegnatari sui cui terreni sono state realizzate le infrastrutture, nel secondo caso, il consorzio. Si richiamano a Sez. 5 - , Ordinanza n. 31037 del 2018 Il consorzio ASI Area per lo Sviluppo Industriale , costituito tra enti pubblici territoriali ed altri enti pubblici o privati , è un ente pubblico economico, come previsto dall'art. 36, comma 4, della l. n. 317 del 1991, ed è pertanto tenuto al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altro operatore commerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobili destinati in modo esclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesi che non si configura qualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, per l'esercizio di attività di diritto privato come avviene nel caso in cui il godimento degli stessi venga concesso a terzi dietro il pagamento di un canone o, comunque, di un corrispettivo . b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5551 del 2019 In tema di ICI, l'esenzione dall'imposta, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica, oltre che ai consorzi tra enti territoriali, anche ai consorzi in cui, tra i consorziati, vi siano anche altri enti, purché questi ultimi, ai sensi dell'art. 31, comma 18, della l. n. 289 del 2002, fruiscano di una delle esenzioni soggettive di cui allo stesso art. 7, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 504 del 1992. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso l'esenzione dall'ICI di un consorzio di sviluppo industriale, sia perché gli impianti da esso posseduti, ed in relazione ai quali era stato assoggettato all'imposta, erano strumentali alla sua ordinaria attività industriale, sia perché, comunque, tra gli enti consorziati, vi era anche un istituto di credito, che non poteva fruire di nessuna delle esenzioni soggettive previste dall'art. 7, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 504 del 1992 . SEZ. VI – 5 ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2020, N. 4587 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili ICI - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita - Art. 74 della l. n. 342 del 2000 - Interpretazione. In tema d'ICI, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 2016 In tema d'ICI, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita. SEZ. VI – 5 ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2020, N. 4565 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE. Istanza di rimborso - Contenuto - Indicazioni necessarie - Individuazione - Mancanza - Conseguenze. Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 2012 Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato. SEZ. VI – 5 ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2020, N. 4556 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA. Notifica a mezzo posta - Consegna della cartella esattoriale all'indirizzo del destinatario - A persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo al firma del destinatario o di persona delegata - Validità della notifica - Fondamento - Mancato sbarramento della casella relativa alla consegna dell'atto al destinatario - Irrilevanza. Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata , e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9962 del 2010 Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata , e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.