RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 28 GENNAIO 2020, N. 1858 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA. Disciplina transitoria di cui all’art. 1 d.l. n. 106/2006 - Ambito di applicazione - Rapporti tributari pendenti alla data della sua entrata in vigore - Nozione - Applicabilità della stessa disciplina anche alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata in vigore - Inapplicabilità ai suddetti rapporti tributari del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo di cui all’art. 17 d.P.R. n. 602/1973 - Fondamento. In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina transitoria dettata dall'art. 1 d.l. n. 106/2005, conv. con modif. l. n. 156/2005, in tema di termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro i termini indicati nella stessa disciplina, si applica anche alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata in vigore, essendo la norma volta a regolare i rapporti tributari pendenti a tale data e dunque anche quelli relativi a dichiarazioni depositate nei periodi temporali dalla stessa previsti e interessate da controlli liquidatori, ma per le quali l'emissione e notificazione delle relative cartelle sia avvenuta successivamente alla sua entrata in vigore, i quali sono perciò sottratti al termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, in quanto abrogato dalla stessa norma e ritenuto irrilevante anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 perché relativo a un atto interno. Si richiama Cass. Sez. V, sentenza n. 29845/2017 in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1, d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 156/2005 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell'art. 36 del d.lgs. n. 46 del 1999, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di carattere transitorio, trova applicazione non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle che come nel caso di specie siano ancora sub iudice . SEZ. V SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2020, N. 1856 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE. Procedure di domiciliazione ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c del Codice doganale comunitario - Importatore titolare di autorizzazione unica - Facoltà di domiciliare direttamente le merci presso i propri locali senza presentarle in dogana - Condizioni - Presentazione della dichiarazione semplificata tramite un intermediario - Necessità che questi operi in regime di rappresentanza indiretta - Esclusione - Riserva della rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali - Estensione ai CAD. In tema di dazi doganali, nelle procedure di domiciliazione ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c del regolamento CEE n. 2913 del 1992 Codice doganale comunitario , l'importatore, titolare di autorizzazione unica, può domiciliare direttamente le merci presso i propri locali, senza presentarle in dogana, con la sola iscrizione delle stesse merci nelle scritture contabili e rendere una dichiarazione semplificata, la quale può essere presentata o dallo stesso importatore o da un altro soggetto per suo conto, senza che quest'ultimo debba necessariamente operare in regime di rappresentanza indiretta, ben potendo agire anche in regime di rappresentanza diretta quest'ultima è riservata, peraltro, a norma dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973, agli spedizionieri doganali, con estensione anche ai Centri di assistenza doganale CAD , in quanto obbligatoriamente costituiti, ex art. 7, comma 1-septies, del d.l. n. 417 del 1991, conv. con modif. dalla legge n. 66 del 1992, da spedizionieri doganali. Principio conforme a a Sez. V, ordinanza n. 28066 del 2019 In tema di dazi doganali, la procedura di domiciliazione ex art. 76, paragrafo 1, lett. c, del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 c.d. Codice doganale comunitario , consente all'importatore, titolare di autorizzazione unica, di domiciliare le merci presso i propri locali, iscrivendole nelle proprie scritture contabili, senza presentarle in dogana e di rendere una dichiarazione semplificata, direttamente o per il tramite di altro soggetto, il quale non deve necessariamente operare per conto del primo ma in nome proprio, stante l'assenza di specifiche disposizioni che vincolino la sua attività al regime della rappresentanza indiretta. b Sez. V , sentenza n. 418 del 2020 In tema di dazi doganali, nelle procedure semplificate di domiciliazione il Centro di Assistenza Doganale ha facoltà di operare sia quale rappresentante indiretto dell'importatore che quale rappresente diretto, non potendosi limitare il regime di rappresentanza di detti centri, costituiti obbligatoriamente da soci che sono, a loro volta, spedizionieri doganali, iscritti da almeno tre anni all'albo professionale, ai sensi degli artt. 1-septies della l. n. 66 del 1992 e 1 del d.m. n. 549 del 1992, al pari della rappresentanza degli spedizionieri doganali a termini dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973. SEZ. V SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2020, N. 1852 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Iva - Agevolazioni ex art 8, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Cessione di mobili e prestazioni di servizi ricevute dai soggetti indicati nella norma - Utilizzazione per fabbricati e aree edificabili acquisiti con autonome cessioni - Non imponibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di IVA, le cessioni di beni mobili e di prestazioni di servizi ricevute dai soggetti ivi indicati, anche quando siano poi utilizzate per fabbricati ed aree edificabili acquisiti per effetto di autonome cessioni, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quando autonome e indipendenti, sussistendo invece l'unitarietà dell'operazione, secondo i principi unionali, in caso di prestazioni tra un unico soggetto passivo e il cessionario così strettamente connesse da non poter essere scomposte senza assumere carattere artificiale. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la diversità del soggetto che aveva provveduto alla cessione dei beni, ossia il fornitore di beni mobili e servizi da un lato e l'appaltatore dall'altro, escludeva l'unitarietà dell'operazione e la conseguente attrazione della prima al regime dell'imponibilità della seconda . Non si rilevano recedenti in termini. SEZ. VI - 5 ORDINANZA DEL 23 GENNAIO 2020, N. 1543 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Classamento di immobili - Avviso di rettifica e liquidazione - Motivazione - Contenuto. L'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Si richiama Cass. Sez. V, ordinanza n. 31112/19 la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311/2004, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta ed in quali termini di classamento e di rendita catastale sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento. SEZ. V - 5 ORDINANZA DEL 23 GENNAIO 2020, N. 1504 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Società in nome collettivo - Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali - Azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci palesi ed occulti - Ammissibilità - Contestazione della qualità di socio - Modalità - Notificazione dell'avviso di mora - Ammissibilità - Indicazione nell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Onere d'impugnazione a carico del socio - Configurabilità - Obbligazioni tributarie - Estensione - Conseguenze. In tema di accertamento e riscossione dell'IVA, l'avviso di rettifica emesso dall'Ufficio nei confronti di una società in nome collettivo ai sensi degli artt. 54 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, legittimamente può contenere l'indicazione, come condebitori solidali, dei nominativi dei soci, sia palesi che occulti, ed essere notificato anche a costoro per la contestazione di tale loro qualità, in vista della successiva procedura di riscossione la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società, prevista dall'art. 2291 c.c. ed operante anche nei rapporti tributari, pur consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere in via esecutiva nei loro confronti direttamente con la notifica dell'avviso di mora, mediante la semplice indicazione della qualità attribuita non essendo previsto per quell'atto un particolare obbligo di motivazione , non esclude infatti che la contestazione di detta qualità possa aver luogo anche in occasione della notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, fermo restando per il destinatario l'onere di impugnare il provvedimento, facendo valere in quella sede tutte le sue ragioni, senza limitazione alcuna, al fine di evitare gli effetti preclusivi altrimenti inevitabilmente conseguenti alla definitività dell'accertamento impugnato. In piena conformità, già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17225 del 2006 In tema di accertamento e riscossione dell'IVA, l'avviso di rettifica emesso dall'Ufficio nei confronti di una società in nome collettivo ai sensi degli artt. 54 e 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, legittimamente può contenere l'indicazione come condebitori solidali dei nominativi dei soci, sia palesi che occulti, ed essere notificato anche a costoro per la contestazione di tale loro qualità, in vista della successiva procedura di riscossione la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società, prevista dall'art. 2291 cod. civ. ed operante anche nei rapporti tributari, pur consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere in via esecutiva nei loro confronti direttamente con la notifica dell'avviso di mora, mediante la semplice indicazione della qualità attribuita non essendo previsto per quell'atto un particolare obbligo di motivazione , non esclude infatti che la contestazione di detta qualità possa aver luogo anche in occasione della notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, fermo restando per il destinatario l'onere di impugnare il provvedimento, facendo valere in quella sede tutte le sue ragioni, senza limitazione alcuna, al fine di evitare gli effetti preclusivi altrimenti inevitabilmente conseguenti alla definitività dell'accertamento impugnato. SEZ. V - 5 SENTENZA DEL 23 GENNAIO 2020, N. 1465 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI. Determinazione dell'imposta - Natura edificabile del terreno - Rilevanza - Verifica in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici - Necessità - Spettanza del giudice tributario - Sussistenza. In tema di ICI, la determinazione dell'imposta presuppone l'accertamento della natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l'edificabilità, con la conseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione del valore venale e, dunque, di determinazione della base imponibile, è tenuto a valutare l'inclusione dell'area nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici adottati. Si richiamano i Sez. 6 - 5, ordinanza n. 27426 del 2018 In tema di ICI, la vocazione urbanistica di un immobile deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, sicchè il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non influisce sulla destinazione del bene attribuita dallo strumento urbanistico generale e, quindi, non fa diventare l'immobile stesso di natura agricola, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile. ii Sez. 6 - 5, ordinanza n. 9202 del 2019 In tema di ICI, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. iii Sez. V, sentenza n. 33576 del 2019 In tema di ICI, la qualificazione edificatoria delle aree ex agricole sussiste e decorre sin dal momento del loro inserimento nelle previsioni del piano regolatore generale del comune, essendo irrilevante il perfezionamento dello strumento urbanistico ne consegue che tale inserimento è sufficiente a determinare un incremento di valore che ne giustifica la natura edificatoria a fini fiscali. Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione edificatoria di aree ex agricole, l'intervenuto annullamento della delibera di approvazione del piano regolatore, da parte del TAR, per vizi estranei alla fase di adozione, conclusa con diversa ed autonoma delibera, come sostenuto dal giudice di merito . SEZ. V - 5 ORDINANZA DEL 23 GENNAIO 2020, N. 1462 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Controversie successive al 1° gennaio 2001 - Ricorso in cassazione notificato al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze - Inammissibilità - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999, di tutti i rapporti giuridici , i poteri e le competenze facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000 , unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Perfetta conformità a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1550 del 2015 In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i rapporti giuridici , i poteri e le competenze facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000 , unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.