RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 22 GENNAIO 2020, N. 1329 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Consolidato nazionale - Art. 40-bis TUIR - Rettifica del reddito complessivo di ciascuno dei partecipanti - Impugnazione dell’avviso di accertamento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie. In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'articolo 40-bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'articolo 35, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante. Nella specie, era in discussione, oltre all'applicabilità delle perdite di periodo del consolidato non utilizzate, anche la legittimità della ripresa a tassazione di costi non inerenti, riferiti a costi riaddebitati alla società dalla propria controllata per servizi di consulenza fatturati a quest'ultima da soggetti terzi . Va richiamata Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30348/19 In tema di consolidato nazionale, l'accertamento con adesione di primo livello della consolidata, in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dall'articolo 35 d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, produce effetti nei confronti della consolidante che abbia dichiarato, in qualunque forma, di volerne profittare, ancorché non abbia partecipato al procedimento per adesione o non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento di secondo livello, divenuto perciò definitivo, trovando applicazione, in via analogica, in ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, il disposto di cui all'articolo 1304, comma 1, c.c A tali fini, non rileva che la dichiarazione della consolidante sopravvenga quando l'avviso di accertamento notificatole sia divenuto definitivo, in quanto l'imponibile della consolidata, rettificato in conseguenza dell'atto di definizione con adesione di primo livello, costituisce il presupposto dell'imposta di gruppo e delle sanzioni contenute nell'accertamento di secondo livello. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la richiesta della consolidante di ottenere la riliquidazione dell'IRES di gruppo, con gli interessi e le sanzioni collegate, in conformità all'accertamento di primo livello definito con adesione della consolidata, costituisse manifestazione della volontà di avvalersi di esso . SEZ. V SENTENZA 22 GENNAIO 2020, N. 1326 DEMANIO - DEMANIO STATALE – MARITTIMO. Immobili insistenti su suolo del demanio marittimo - Realizzazione degli stessi da soggetto concessionario in funzione dell’attività svolta - Avviso di accertamento catastale - Giudizio su accatastamento - Legittimazione dello Stato - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale relativo ad immobili insistenti su suolo del demanio marittimo realizzati dal concessionario in funzione dell'attività svolta, lo Stato non è parte necessaria non avendo esso alcun diritto su tali beni, realizzandosi l'eventuale accessione ex articolo 49 c. nav. ipso iure soltanto al termine del periodo di concessione, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione ovvero diversa previsione contenuta nella concessione. Si tenga presente anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5842/04 In tema di demanio marittimo, l'articolo 49 cod. nav., nello stabilire, con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale in concessione, che in mancanza di diversa previsione alla scadenza di quest'ultima le opere non amovibili restano acquisite allo Stato, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, da un canto costituisce espressione del generale principio dell'accessione di cui all'articolo 934 cod. civ., e, d'altro canto, deroga al disposto del successivo articolo 936, che riconosce il diritto all'indennizzo per il costruttore in caso di ritenzione delle opere da parte del proprietario e va interpretato atteso che il c.d. rinnovo è propriamente una nuova concessione, in quanto la scadenza del termine ne comporta l'automatica estinzione con conseguente insorgenza per l'Amministrazione del dovere di provvedere autonomamente al riguardo, sia pure nel rispetto dell'eventuale diritto di preferenza eventualmente spettante al precedente concessionario ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, cod. nav. nel senso che tale accessione si verifica, ipso iure , al termine del periodo di concessione. SEZ. V ORDINANZA 22 GENNAIO 2020, N. 1317 TRIBUTI IN GENERALE - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE. Interpello preventivo - Differenze da quello ordinario - Termine di proposizione - Dichiarazione dei redditi - Sussistenza - Termine per la pronuncia dell’Ufficio - Irrilevanza - Conseguente. L'interpello preventivo ex articolo 37- bis , comma 8, d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione anteriore al 2015, a differenza di quello ordinario di cui all'articolo 11 l. n. 212/2000 anche nella versione anteriore al 2015 , caratterizzato dalla vincolatività della risposta, deve precedere il comportamento oggetto dell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando sia formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, restando invece irrilevante quello di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficio per rispondere. In caso di mancata proposizione in tempo utile per l'ottenimento della pronuncia dell'Amministrazione, infatti, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi come se questa fosse stata negativa, salva la possibilità di regolarizzazione successiva della situazione. In precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 16331/14 Il contribuente è tenuto a proporre interpello ex articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di porre in essere, nell'esercizio della propria attività economica, la condotta oggetto della richiesta di informazioni all'Amministrazione finanziaria, atteso che, diversamente, non si giustificherebbe l'efficacia vincolante, per entrambe le parti del rapporto tributario, dell'interpretazione fornita dall'Amministrazione medesima delle norme applicabili alla specifica fattispecie concreta. b Sez. 5, Sentenza n. 735/17 In tema di interpello cd. ordinario o generalizzato, l'efficacia della risoluzione o della circolare che lo segue vincola l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l. n. 212 del 2000, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza o, al più, con riguardo ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello. SEZ. V SENTENZA 22 GENNAIO 2020, N. 1299 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Tempi e luoghi delle verifiche fiscali ex articolo 12, commi 1 e 3, dello Statuto del contribuente - Inosservanza - Nullità dell'atto impositivo - Limiti - Obblighi informativi - Omissione - Nullità della procedura - Condizioni - Mancata espressa previsione dell'effetto invalidante - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza dei commi 1 e 3 dell'articolo 12, l. n. 212/2000, funzionali ad assicurare un'equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti nell'espletamento della verifica, garantendo, da un lato, la necessaria efficacia all'attività ispettiva dell'ufficio, e dall'altro, la tutela dei diritti del contribuente sia come persona sia come soggetto economico, può determinare, pur in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione in loco e, dunque, non anche nell'ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi, dovendosi valutare nei casi in cui l'effetto invalidante non sia espressamente previsto dalla legge, e alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza europea – che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca o meno a circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo dell'atto – se la violazione abbia comportato una mera irregolarità dell'atto ovvero se sia idonea a determinarne l'invalidità. Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, cit., sostenendo che il dovere informativo non dovesse pregiudicare l'attività ispettiva e di indagine successiva, quale la sottoposizione di questionari ai clienti del professionista, mentre l'attività ispettiva era stata motivata come verifica sostanziale a carattere generale, così da non dover essere ulteriormente giustificato l'esercizio del relativo potere-dovere istituzionale . In senso conforme a Sez. 5, Sentenza n. 28390/13 In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del primo e terzo comma dell'articolo 12 della legge 20 luglio 2000, n. 212, funzionali ad assicurare un'equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti nell'espletamento della verifica, garantendo, da un lato, la necessaria efficacia all'attività ispettiva dell'ufficio, e assicurando, dall'altro, la tutela dei diritti del contribuente sia come persona sia come soggetto economico, può determinare, pur in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione in loco e, dunque, non anche nell'ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi. b Sez. 5, Sentenza n. 992/15 In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l'effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge, mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell'atto o della procedura ovvero sia idonea a determinare l'invalidità dello stesso. Nella specie si è escluso che l'imprecisa indicazione fornita al contribuente circa l'estensione temporale della verifica comportasse l'automatica invalidità dell'atto, tanto più che l'atto impositivo si fondava sulla documentazione offerta dal contribuente e nel processo verbale di rilevamento della giacenza era previsto il compimento di una contestuale verifica generale . SEZ. V SENTENZA 22 GENNAIO 2020, N. 1296 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO – OGGETTO. Registrazione a debito ex articolo 59, lett. d d.P.R. n. 131 del 1986 – Sentenza di condanna al risarcimento del danno da reato – Pronuncia nel processo penale – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie. In tema di imposta di registro, l'articolo 59, comma 1, lett. d , del d.P.R. n. 131/1986, riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono astrattamente configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. Nella specie, la S.C. ha ritenuto contraria all'articolo 59 cit. la distinzione, operata dalla CTR, tra le condotte omissive dei sindaci e quelle commissive degli amministratori di una società, costituendo entrambe fatti reato, comportanti l'obbligo di risarcimento del danno . Si richiama Cass. Sez. 5, sentenza n. 24096/14 In tema di imposta di registro, l'articolo 59, comma 1, lett. d , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato , non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione.