RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. 5 ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1230 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE. Atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Condizioni - Obbligo del contribuente di impugnazione di atti diversi - Esclusione - Conseguenze. In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione egli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 nella specie, la S.C. ha respinto la pretesa dell'Ufficio che aveva ritenuto la non autonoma impugnabilità del parere fornito dal Direttore regionale sull'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, avanzata dal contribuente, in quanto non avente natura provvedimentale vincolante . Si fa richiamo dei seguenti principi a Sez. 5, Sentenza n. 16100/11 in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili , contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi le notizie o note comunicate dall'Ufficio che, pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l'interesse inteso con riferimento all'art. 100 c.p.c. a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Ufficio che aveva chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del contribuente avverso il rigetto di un'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo, sul presupposto che si trattava di un atto non ripreso nell'elenco tassativo di cui al comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 . b Sez. 6 - 5, ordinanza n. 26129/17 in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari, non preceduta dall'impugnazione del preavviso di tale iscrizione . c Sez. 6 - 5, ordinanza n. 3775/18 in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, di talché quest’ultimo ha la facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto seppur atto non rientrante in quelli indicati dall'art. 19, è il provvedimento con il quale l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. SEZ. 5 ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1220 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Procedimento tributario - Validità dell’ispezione - Informativa su nomina professionista - Statuto del contribuente - Sufficienza - Assenza del difensore - Irrilevanza. Nel procedimento tributario, ai fini della validità dell'ispezione è sufficiente che il contribuente sia stato avvertito, ai sensi dell'art. 12 l. n. 212/2000, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che però l'eventuale assenza dello stesso, in quanto non necessaria, possa determinare la nullità o l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. 5 ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1210 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI . Imposte sui redditi - Convenzione Italia ed Emirati arabi - Tassazione dei proventi delle professioni indipendenti” e delle remunerazioni delle funzioni pubbliche” - Differenze - Nozione di funzione pubblica” - Tassabilità in Italia - Condizioni - Fattispecie. In tema di imposte sui redditi, la Convenzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti del 22 maggio 1995 per evitare le doppie imposizioni ratificata con l. n. 309/1997 prevede che i proventi delle professioni indipendenti debbano essere tassati nello Stato di residenza del contribuente, salvo che essi costituiscano remunerazioni per servizi resi ad uno Stato contraente o ad una suddivisione politica o amministrativa o a un ente locale, intendendosi con tale espressione non soltanto le attività inerenti all'esercizio delle funzioni pubbliche tipiche afferenti il Governo dello Stato, ma in genere qualunque servizio chiesto dal Governo per profili di interesse generale. In tal caso, tali emolumenti possono essere comunque inclusi nella base imponibile, ex art. 23 della Convenzione, a condizione che sia riconosciuta una detrazione pari all'imposta versata nello Stato estero, purché non vi sia una disposizione della medesima che espressamente stabilisca diversamente nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tassabili in Italia i proventi erogati dall'Emirato del Dubai per attività di consulenza e promozione, nel paese estero, della disciplina sportiva della resistenza equestre, sebbene l'art. 19 della Convenzione espressamente escludesse la possibilità di tassazione in Italia di remunerazioni di funzioni pubbliche . Non si rilevano precedenti in termini.