RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 30 DICEMBRE 2019, N. 34577 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Scudo fiscale - Esclusione del potere generale di accertamento - Limitazione a somme o attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio - Onere della prova - Contenuto. In tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d. scudati , l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a , del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti la limitazione normativa dell'inibizione dell'accertamento in riferimento agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall'efficacia inibente dello scudo tutte quelle fattispecie in cui l'accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività scudate e con essi non compatibili. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE. Scudo fiscale - Art. 14, comma 1, lett. a , del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001 - Rimpatrio di capitali scudati” - Esclusione dall’accertamento tributario - Limiti - Interpretazione secondo il diritto unionale - Accertamento tributario in materia di Iva. In materia di scudo fiscale , l'art. 14, comma 1, lett. a , del d.l. n. 350 del 2001, convertito dalla l. n. 409 del 2001 - nella versione applicabile ratione temporis , antecedente al d.l. n. 16 del 2012, che ne esclude espressamente l'applicazione all'accertamento dell'Iva - deve essere interpretato, in coerenza con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva n. 77/388/CEE e con la giurisprudenza comunitaria in materia di imposte sulla cifra d'affari, nel senso che il rimpatrio dei capitali scudati preclude, in riferimento ai periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ogni accertamento tributario limitatamente alle imposte dirette ed agli imponibili che il contribuente dimostri oggettivamente correlati con le somme costituite all'estero e rimpatriate, non oltre l'importo di queste ultime, ma non inibisce l'accertamento relativamente ai rilievi in materia di Iva. In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 2017 In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva onerato l'agenzia delle entrate di provare il mancato rispetto delle regole normative di democrazia interna prescritte per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, nonostante dichiarazioni confessorie riguardanti la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati minorenni, comunque rappresentati ex lege dai genitori . Riguardo al secondo, non si segnalano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA DEL 20 DICEMBRE 2019, N. 34222 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA. Impresa familiare - Redditi dichiarati dall’impresa - Natura - Familiari collaboratori - Redditi da lavoro - Conseguenze - Accertamento di maggior reddito - Grava sull’imprenditore - Imputazione proporzionale ai familiari collaboratori - Esclusione - Fondamento. In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa. Si richiama, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7995 del 2017 In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dall'esercizio di un'impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a condizione che sussistano i presupposti giuridici ex art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 per la qualifica di questi ultimi come collaboratori familiari”, cioè l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all’attività di impresa e delle quote loro attribuite nonché l’attestazione, nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante, di aver lavorato per l’impresa familiare.