RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 12 DICEMBRE 2019, N. 32546 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Revisione ex art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - Motivazione del provvedimento di riclassamento attributivo della classe e della rendita catastale - Indicazione delle caratteristiche edilizie del fabbricato” - Rilevanza - Fondamento. In materia catastale, qualora il nuovo classamento sia stato effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - il quale àncora la revisione parziale ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell'unità immobiliare - del fattore cd. edilizio di cui all'art. 8, commi 3 e 7, del d.P.R. n. 138 del 1998, ancorché non rilevante ex se quale presupposto giustificativo dell'atto di riclassamento, deve nondimeno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare. Ne consegue che, laddove l'indicazione delle caratteristiche edilizie del fabbricato assuma rilievo per il profilo della motivazione dell'atto volto a giustificare l'adozione della stima comparativa, esplicitate le ragioni giustificative e i relativi dati fattuali della revisione operata a norma del cit. comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto del riclassamento. In senso conforme a Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23129 del 2018 In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere diffuso . b Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3156 del 2015 In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. c Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16378 del 2018 In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato - come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 - il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge. Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'accertamento per l'assenza di riferimenti concreti e specifici agli effettivi interventi urbanistici ed alle attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona . SEZ. V SENTENZA DEL 10 DICEMBRE 2019, N. 32203 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO. Esecuzione forzata tributaria - Pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Procedimento - Natura stragiudiziale - Intervento del giudice dell’esecuzione - Esclusione - Conseguenze - Opposizione atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento. In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento , è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Si veda Cass. Sez. U - , Sentenza n. 13913 del 2017 In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento , è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. SEZ. V ORDINANZA DEL 10 DICEMBRE 2019, N. 32199 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise - Attività di fornitura di gas ai consumatori - Cessione ramo di azienda - Trasferimento dell'autorizzazione amministrativa - Condizioni - Trasferimento dell’autorizzazione fiscale - Esclusione - Fondamento - Valutazione discrezionale della P.A. - Sussistenza. In tema di accise relative all'attività di fornitura di gas naturale a privati consumatori, la cessione di ramo di azienda che, in linea di principio, comporta anche il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa alla vendita del prodotto, non comporta il trasferimento dell'autorizzazione fiscale poiché essa ha carattere personale, ex art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995, implicando una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione anche in ordine ai requisiti soggettivi dei quali deve essere dotato colui che intende svolgere l'attività. Non si rilevano precedenti in termini.