RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 10 DICEMBRE 2019, N 32203 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO. Esecuzione forzata tributaria - Pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Procedimento - Natura stragiudiziale - Intervento del giudice dell’esecuzione - Esclusione - Conseguenze - Opposizione atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento. In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento , è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 13913 del 2017 In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento , è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. SEZ. V ORDINANZA DEL 10 DICEMBRE 2019, N. 32199 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise - Attività di fornitura di gas ai consumatori - Cessione ramo di azienda - Trasferimento dell'autorizzazione amministrativa - Condizioni - Trasferimento dell’autorizzazione fiscale - Esclusione - Fondamento - Valutazione discrezionale della P.A. - Sussistenza. In tema di accise relative all'attività di fornitura di gas naturale a privati consumatori, la cessione di ramo di azienda che, in linea di principio, comporta anche il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa alla vendita del prodotto, non comporta il trasferimento dell'autorizzazione fiscale poiché essa ha carattere personale, ex art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995, implicando una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione anche in ordine ai requisiti soggettivi dei quali deve essere dotato colui che intende svolgere l'attività. Non si rilevano precedenti in termini.