RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 10 DICEMBRE 2019, N. 32220 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società e ai soci decise separatamente nella fase di merito - Processo di cassazione relativo ad accertamento nei confronti del socio - Sopravvenuto definitivo annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell’accertamento nei confronti della società - Dichiarazione di nullità del giudizio relativo all’accertamento nei confronti del socio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito nella specie relative, rispettivamente, alla rettifica dei redditi di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione degli stessi a ciascun socio , la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari società e soci , in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale pertanto tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell'accertamento nei confronti del socio. Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 29843 del 2017 Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari società e soci in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da 1 identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi 2 simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese 3 simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito 4 identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , evitando che con la altrimenti necessaria declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3789 del 2018 In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. SEZ. V SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2019, N. 31779 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI NOZIONE – SEMPLICI. Utilizzazione di elementi indiziari acquisiti irritualmente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Conseguenze - Dati bancari del contribuente trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana - Acquisizione in violazione del diritto alla riservatezza bancaria - Irrilevanza – Fattispecie. In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani . In senso conforme, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8605 del 2015 in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. Nella specie, i dati erano stati acquisiti dallo Stato francese dietro corrispettivo in denaro, pagato ad un fornitore indagato per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e per appropriazione indebita di dati personali . SEZ. V SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2019, N. 31769 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise su prodotti energetici - Aliquote fisse ex lege - Oggetto dell'obbligazione tributaria - Determinabilità - Indicazione della sola base imponibile - Sufficienza. In tema di accise sui prodotti energetici, la previsione ex lege di aliquote fisse in relazione all'unità di misura del prodotto utilizzato - definite in misura percentuale ovvero direttamente in un certo importo monetario - rende determinabile, ex art. 1346 c.c., il contenuto dell'oggetto dell'obbligazione tributaria attraverso l'indicazione nell'atto impositivo della sola base imponibile costituita dalla quantità del prodotto consumato. Non si rilevano precedenti in termini.