RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 29 NOVEMBRE 2019, N. 31333 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Imposta di successione e donazione - Trasferimento in favore di collaterale di quote di società - Esenzione ex art 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Fondamento. L'esenzione dall'imposta di donazione e successione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.P.R. n. 346 del 1990, per i trasferimenti di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti e del coniuge, non si applica ai parenti in linea collaterale di terzo grado, indicando l'espressione discendente solo il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo di ascendenza-discendenza in linea retta di primo grado padre-figlio , di secondo grado nonno-nipote o di gradi ulteriori nonno-pronipote ed essendo le norme agevolative in materia fiscale di stretta interpretazione. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 29 NOVEMBRE 2019, N. 31243 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Contrasto e accertamento dell’evasione fiscale - Utilizzazione di elemento indiziario anche unico e irritualmente acquisito - Limiti - Acquisizione in difformità dal codice di procedura penale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. L'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorché acquisito illegittimamente secondo l'ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari art. 12 del d.l. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 , ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluente l'avvenuta distruzione, su ordine del giudice penale, dei documenti concernenti l'illegale raccolta di informazioni ai danni dell'indagato . Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28060 del 2017 In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio, oltre che sancito dalle norme sui reati tributari art. 12 del d.l. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 , desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. SEZ. V SENTENZA DEL 29 NOVEMBRE 2019, N. 31241 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI. Rappresentanza e difesa in giudizio - Agenzia delle Entrate e Riscossione - Ricorso a propri dipendenti delegati - Possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato - Contenuto della Convenzione - Rilevanza - Eccezioni - Ricorso ad avvocati del libero foro - Possibilità - Condizioni - Necessità di previa delibera - Esclusione - Criteri di scelta. Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici. Non si rilevano precedenti in termini.