RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE V ORDINANZA DEL 16 LUGLIO 2019, N. 19010 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Impugnazione estratto di ruolo - Eccezione di prescrizione cd. successiva - Proponibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, il contribuente non può, mediante l'impugnazione dell'estratto del ruolo, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE v SENTENZA DEL 16 LUGLIO 2019, N. 18988 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Tarsu - Assimilazione ope legis dei rifiuti provenienti da attività economiche a quelli urbani - Abrogazione - Conseguenze - Facoltà dei Comuni di disporre l'assimilazione ex art. 21, comma 2, lett. g , del d.lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza per le annualità d'imposta a decorrere dall'entrata in vigore del citato d.lgs. - Conseguenze - Fattispecie. In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma 3, della l. n. 128 del 1998, abrogativo dell'art. 39 della l. n. 146 del 1994, venendo meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g , del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la avvenuta assimilazione, ad opera del regolamento comunale, dei prodotti sfarinati ai rifiuti urbani, abbia privato di rilevanza la causa di esenzione di cui all'art. 62, co. 3, d.lgs. n. 507 del 1993, trattandosi, appunto, non di rifiuti speciali ma di rifiuti speciali assimilati . In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 22223 del 2016 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma 3, della l. n. 128 del 1998, abrogativo dell'art. 39 della l. n. 146 del 1994, venendo meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g , del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. SEZIONE V ORDINANZA DELL’11 LUGLIO 2019, N. 18618 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERNI - CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI. Circolare ministeriale in materia tributaria - Natura di fonte normativa - Esclusione - Comportamento del contribuente conforme a erronea indicazione di circolare - Affidamento - Limitazione ai profili sanzionatori - Estensione all’adempimento dell’obbligazione tributaria - Esclusione - Fattispecie. Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che una nota dell'Agenzia delle dogane potesse avere ingenerato un legittimo affidamento nel contribuente in ordine alla compensabilità unilaterale del proprio debito, relativo ad accisa, presso un ufficio delle dogane, con un credito presso altro ufficio doganale, richiedendo peraltro detta nota un'autorizzazione preventiva, da parte dell'ente preposto, all'utilizzazione del credito in compensazione, nella specie non richiesta . In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 10195 del 2016 Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000. Nella specie, alcune risoluzioni e circolari ministeriali avevano ingenerato l'erronea convinzione che l'INAIL fosse esente dalla tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 .