RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DELL’11 LUGLIO 2019, N. 18611 TRIBUTI IN GENERALE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Accesso a benefici fiscali Adempimento a carico della parte Mancata fissazione del termine Irrilevanza Perentorietà del termine Configurabilità Ragioni Conseguenze Scadenza del termine Accertamento giudiziale Fattispecie. In materia tributaria, la previsione legislativa di un adempimento necessario per l'accesso ad un beneficio, posto a carico della parte, sia pure in assenza di indicazioni temporali entro cui provvedere, non esclude la sussistenza di un termine perentorio da individuarsi sulla base della lettura sistematica dell'istituto, sicché compete al giudice accertarne l'avvenuta scadenza, tenendo altresì conto della relativa normativa secondaria. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, il termine entro cui inviare l'attestazione del costo dei lavori ex art. 1, comma 1, lett. d , del d.m. n. 41 del 1998, in assenza di indicazioni normative, fosse quello della presentazione della dichiarazione dei redditi o dovesse comunque essere antecedente all'avvio degli accertamenti da parte dell'Ufficio . Si richiamano i Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 2001 In materia di agevolazioni tributarie, nell'ipotesi in cui la norma di esenzione richieda, espressamente od implicitamente, l'iniziativa del contribuente per l'applicazione del beneficio cfr., ad es., l'art. 102, comma terzo, del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno -, cui rinvia l'art. 105 nonché l'art. 1, comma terzo, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, conv., con mod., nella legge 24 marzo 1993 n. 75, in tema di agevolazioni per l'acquisto della cosiddetta prima casa , domanda, istanza o richiesta sono elementi della fattispecie costitutiva del diritto all'agevolazione e la loro necessaria presentazione, non di rado, risulta anche soggetta, implicitamente od esplicitamente, a termine stabilito a pena di decadenza dal diritto al beneficio negli esempi dianzi citati le domande devono essere formulate, rispettivamente, in sede di dichiarazione, ed entro un anno dalla data dell'atto . La domanda del contribuente volta ad ottenere l'applicazione delle agevolazioni, costituisce la regola tendenzialmente generale anche nel caso in cui essa costituisca mera sollecitazione al riconoscimento del diritto da parte dell'ufficio ciò si desume oltreché dall'ovvia constatazione dell'opportunità dell'iniziativa per il contribuente stesso anche dall'art. 19, comma primo, lett. h del D.Lgs. n. 546 del 1992 sul nuovo processo tributario , laddove è stato introdotto ex novo rispetto alla formulazione del previgente art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 636 del 1972, come sost. dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981 , tra gli altri atti autonomamente impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, quello del diniego di agevolazioni siffatta generalissima previsione presuppone, appunto, l'esistenza di una regola, altrettanto generale, che abilita, in ogni caso il contribuente a formulare domanda di agevolazione, la quale, in ambedue le ipotesi dianzi prefigurate elemento della fattispecie costitutiva del diritto relativo, ovvero mera sollecitazione a riconoscerlo rappresenta la forma propria d'esercizio del diritto fatto valere cfr. anche art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi . ii Sez. 5, Sentenza n. 20501 del 2016 In tema d'IRPEF, le spese relative ad interventi su unità immobiliare possono essere portate in detrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997, sino a concorrenza di 150 milioni di lire per ogni annualità, quale che sia il periodo in cui sono state sostenute, sicché la detrazione può riguardare più anni, purché nel limite del massimo previsto, anche se relativa al medesimo intervento edilizio, ricorrendo nella previsione di legge una connessione solo tra spese sostenute e entità della detrazione. SEZ. V SENTENZA DELL’11 LUGLIO 2019, N. 18604 TRIBUTI IN GENERALE SOLVE ET REPETE CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 PROCEDIMENTO IN GENERE. Istanza di revisione di interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 Diniego Impugnabilità Esclusione – Autotutela tributaria – Operatività Limiti. In tema di contenzioso tributario, poiché il rigetto dell'interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 applicabile ratione temporis è atto definitivo in sede amministrativa, autonomamente impugnabile, sono inammissibili l'istanza di revisione di detto rigetto e l'impugnazione del relativo diniego, costituendo l'istanza una mera sollecitazione del potere di autotutela, il cui esercizio è discrezionale e funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale. In precedenza i Sez. 6 5, Ordinanza n. 23469 del 2017 In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente artt. 24 e 53 Cost. e di buon andamento dell’amministrazione art. 97 Cost. ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà e non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. ii Sez. 5, Ordinanza n. 21146 del 2018 Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente. iii Sez. 5, Ordinanza n. 5332 del 2019 In tema di autotutela tributaria, la decisione dell'amministrazione sull'annullamento di un atto impositivo inoppugnabile è espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappresentate dal contribuente. SEZ. V ORDINANZA DEL 5 LUGLIO 2019, N. 18154 COSA GIUDICATA CIVILE LIMITI DEL GIUDICATO SOGGETTIVI LIMITI RISPETTO A TERZI . Processo tributario Giudicato tra creditore e condebitore solidale Opponibilità al creditore da altro condebitore solidale Condizioni. Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni 1 la sentenza sia passata in giudicato 2 non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore 3 ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto 4 il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 33436 del 2018 Stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla anche parzialmente l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta inter alios potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso. b Sez. 2, Ordinanza n. 303 del 2019 In tema di solidarietà ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri, ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo che non potesse negare il diritto del ricorrente di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra l'Amministrazione e il coobbligato in base al rilievo che fra le due cause quella definita con sentenza passata in giudicato e la presente non vi fosse litisconsorzio necessario, ma solo facoltativo, mentre avrebbe dovuto verificare se la sentenza passata in giudicato fosse o meno fondata su ragioni personali al coobbligato .