RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 28 GIUGNO 2019, N. 17506 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione integrativa - Modifiche introdotte dall'art. 5 d.l. n. 193/2016 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze. In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, realizzata dall'art. 5 d.l. n. 193/2016 conv. dalla l. n. 225/2016 , in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge. Si richiama, Sez. U, sentenza n. 13378/16 in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 , mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria. SEZ. V SENTENZA DEL 27 GIUGNO 2019, N. 17237 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE. Dazi doganali – Spedizioniere – Obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione – Sussistenza - Presupposti. In tema di dazi doganali, grava sullo spedizioniere l'obbligo – di cui all'art. 96, par. 2, del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 – di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione purché, come specificato nella giurisprudenza unionale CGUE, 21 dicembre 2016, causa n. C-547/2015 , abbia accettato tale trasporto, prendendo in consegna e detenendo materialmente le merci, e sia consapevole della collocazione delle stesse in regime di transito comunitario. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA DEL 27 GIUGNO 2019, N. 17246 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Banche - Svalutazione dei crediti - Intangibilità di quote di deducibilità già maturate. In materia di IRAP relativa agli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, con la conseguenza che la regola dell'indeducibilità, introdotta dal d.l. n. 168/2004, conv. in l. n. 191/2004, non attinge le quote cd. noni pregressi di competenza degli esercizi anteriori, oggetto di una situazione giuridica sostanziale ormai consolidata in forza della normativa antecedente. In senso conforme, Sez. 5, sentenza n. 26547/16 in materia di IRAP relativa agli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, per cui l'indeducibilità, introdotta dal d.l. n. 168/2004, conv., con modif., dalla l. n. 191/2004, non attinge le quote cosiddetti noni pregressi di competenza degli esercizi anteriori, oggetto di una situazione giuridica sostanziale ormai già consolidata in forza della normativa antecedente.