RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 28 GIUGNO 2019, N. 17535 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE. Servizi resi dalla controllante - Deducibilità dei costi - Effettività e inerenza dei costi - Onere della prova - A carico del contribuente - Specifica allegazione - Necessità. In tema di reddito di impresa, la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali e sui servizi prestati dalla controllante è subordinata all'effettività ed inerenza della spesa in ordine all'attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest'ultima, sulla quale grava l'onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, a fronte di documentazione idonea a comprovare l'inerenza e l'effettiva erogazione dei costi sostenuti dalla contribuente per servizi di management ricevuti dalla controllante, ne aveva escluso la deducibilità . Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza numero 16480 del 2014 In tema di IVA, qualora la società capofila, di un gruppo di imprese, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate, l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata. SEZ. V SENTENZA DEL 14 GIUGNO 2019, N. 16001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE. Domanda di rimborso - Infondatezza - Termini decadenziale o prescrizionale – Inesistenza - Art. 43 del d.P.R. numero 602 del 1972 - Applicazione analogica - Esclusione - Fondamento - Disciplina generale ex art. 2946 c.c. - Prescrizione decennale - Sussistenza - Giurisprudenza della Corte di giustizia UE - Conformità - Fattispecie. In tema di rimborso di imposte, stante l'assenza di norme che fissino espressamente termini di prescrizione o di decadenza per l'accertamento dell'infondatezza della relativa domanda, ed esclusa l'estensione analogica della disciplina dell'art. 43 del d.P.R. numero 602 del 1973, dettato per ipotesi diversa da quella di specie riguardante istanza proposta da cittadino straniero , trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., che prevede la prescrizione decennale, in conformità con l'interpretazione della Corte di giustizia UE sentenza 11 giugno 2009, C-155/08 e C-157/08 , secondo cui la previsione di termini di accertamento più lunghi per i redditi prodotti all'estero, rispetto a quelli di provenienza nazionale, è conforme al diritto comunitario, giustificandosi in ragione della prevalenza dell'interesse all'integrità delle entrate tributarie nazionali e della necessità di contrastare frodi fiscali, rispetto alle libertà unionali di prestazione di servizi e di circolazione delle merci. Si consultino a Sez. 5 - , Sentenza numero 2392 del 2018 In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum . Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell’ambito del giudizio volto ad ottenere il rimborso di somme a titolo di IRPEG, aveva rigettato l’eccezione del contribuente secondo la quale, in assenza di contestazioni nei termini previsti dagli artt. 36-bis e 43 del d.P.R. numero 600 del 1973, i suddetti crediti dovevano ritenersi definitivamente accertati . b Sez. 5 - , Ordinanza numero 3404 del 2019 Il credito d'imposta esposto dal contribuente nella propria dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l'amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento e rettifica ex all'art. 43 del d.P.R. numero 600 del 1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente, senza che ciò violi il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale può impugnare in sede giurisdizionale il silenzio dell'amministrazione che non dia seguito all'istanza di rimborso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del proprio credito.