RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 6 GIUGNO 2019, N. 15337 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI. Accise - Provviste di bordo - Navi in partenza oggetto di bunkeraggio - Regime doganale - Esportazione definitiva - Condizioni - Navi mercantili o commerciali - Destinazione al trasporto - Presunzione - Contrattualistica - Rilevanza - Prova contraria - Fattispecie. In tema di accise, i beni costituenti provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza oggetto di bunkeraggio - nella specie gasolio combustibile per la propulsione -, in deroga al principio generale di cui all'art. 36 d.P.R. n. 43/1973, si considerano in esportazione definitiva ai sensi dell'art. 254, comma 1, del T.U.L.D., in quanto destinate ad essere consumate a bordo fuori del territorio doganale, a condizione che si tratti di navi mercantili o commerciali, tali presumendosi quelle destinate al trasporto, non equiparabili alle imbarcazioni da diporto, assoggettate a regime speciale, e potendosi ricavare tale destinazione anche sulla base degli impegni contrattuali che individuino linee prestabilite e precise scadenze, salva la prova della simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell'agevolazione. Si veda Cass. Sez. V, sentenza n. 12613/06 in tema di diritti doganali, l'art. 254 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, così come modificato dall'art. 20 legge 6 marzo 1976, n. 51 e dall'art. 3 legge 20 aprile 1978, n. 153, anticipando al momento dell'imbarco l'esportazione definitiva dei generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati su navi in partenza dai porti dello Stato, e disponendo che tali provviste possano essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni previste dall'art. 253, introduce un'eccezione al principio generale stabilito dall'art. 36, che individua il presupposto dell'obbligazione tributaria nella destinazione della merce al consumo entro il territorio doganale, per le merci estere, ed al di fuori del territorio doganale, per le merci nazionali o nazionalizzate. L'unica condizione prevista dalla norma in esame per poter fruire dell'agevolazione consiste in una situazione oggettivamente accertabile ed accertata di nave in partenza nel momento in cui viene concessa l'esenzione, non essendo quest'ultima subordinata all'effettiva partenza della nave, a meno che non si tratti d'imbarcazioni da diporto, in quanto, essendo le navi mercantili utilizzate al solo fine di trasporto, sulla base di impegni contrattuali che individuano linee prestabilite e precise scadenze, non è ipotizzabile una simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell'agevolazione. Pertanto, l'intervento di un fatto successivo tale da impedire la partenza indipendentemente dalla volontà del beneficiario nella specie, un provvedimento giudiziario di sequestro della nave non fa sorgere a carico di chi abbia provveduto al rifornimento delle provviste alcuna obbligazione doganale per la fornitura della relativa merce. SEZ. V ORDINANZA 23 MAGGIO 2019, N. 14039 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU. Annullamento della delibera comunale che determina la tariffa da parte del giudice amministrativo - Effetto caducante sulle delibere degli anni successivi - Esclusione - Sindacato incidentale di legittimità del giudice tributario - Ammissibilità. In materia di TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere relative agli anni successivi, anche se meramente riproduttive, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alle precedenti, che non costituiscono un presupposto di quelle successive peraltro il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 l. n. 2248/1865, All. E, con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera. Si richiamano a Sez. V, sentenza n. 28675/18 in tema di TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere non impugnate meramente ripetitive degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto. b Sez. V, sentenza n. 1952/19 in tema di TARSU, il giudice tributario, nell'ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l'atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 l. n. 2248/1865, All. E., con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera.