RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 13 DICEMBRE 2018, N. 32263 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE. Istanza di rimborso generica o incompleta - Formazione del silenzio-rigetto - Esclusione - Fondamento. L'istanza di rimborso generica od incompleta è inidonea a formare il silenzio-rigetto, autonomamente impugnabile, in quanto non consente all'Ufficio di valutare la fondatezza della stessa né al giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego. In precedenza i Sez. 5, sentenza n. 3250/00 l'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, da presentarsi entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento d'imposta di cui si chiede la restituzione, deve necessariamente contenere - ai fini della sua validità - gli estremi del versamento stesso, onde porre l'ufficio adito in condizioni di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni non può considerarsi formato il silenzio - rifiuto idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione tributaria. ii Sez. 5, sentenza n. 21400/12 le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato. SEZ. V SENTENZA 13 DICEMBRE 2018, N. 32254 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO PRECLUSIONI . Imposte periodiche - Efficacia espansiva del giudicato su altre annualità - Giudicato su deduzione di costi per servizi - Esclusione - Fondamento. In materia tributaria, nel caso di deduzione di costi relativi a prestazioni di servizi, potendo gli stessi variare per qualità, modalità e quantità di anno in anno, deve essere escluso l'effetto vincolante del giudicato esterno intervenuto su altre annualità, il quale fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Si richiamano i Sez. 5 - , sentenza n. 21395/17 in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata nella fattispecie la S.C. ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente riconoscendo il diritto all'esenzione dall'IRPEG ai sensi dell'art. 105 d.P.R. n. 218/1978 in relazione ad una annualità rientrante nel periodo indicato in una sentenza passata in giudicato . ii Sez. 5 - , sentenza n. 1300/18 in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili come, ad esempio, il valore immobiliare ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo .