RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 7 DICEMBRE 2018, N. 31743 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Soggetti passivi - Individuazione - Criteri - Conseguenze. In tema di TARSU, l'art. 63 d.lgs. n. 507/1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che occupano o detengono l'immobile idoneo a produrre rifiuti, contempla nella categoria dei detentori non solo che detengono il bene ai sensi dell'art. 1140, comma 2, c.c., ed il conduttore dell'immobile, assoggettando alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo proprietà, possesso, detenzione del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21212/04 in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che occupano o detengono il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1140, comma 2, c.c., ne' tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell'immobile, bensì assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo proprietà, possesso, detenzione del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali considerata a parte. SEZ. V SENTENZA 7 DICEMBRE 2018, N. 31707 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE. Imposta comunale sulla pubblicità - Presupposto impositivo - Fattispecie. In tema d'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario visivo od acustico in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo fattispecie relativa a cartello, recante segni distintivi dell'impresa costruttrice, apposto su una gru collocata in luogo visibile al pubblico . TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE. Imposta comunale sulla pubblicità - Delega dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario - Sottoscrizione del provvedimento impositivo - Modalità. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal provvedimento di livello dirigenziale di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, l. n. 549/1995. In ordine al rimo principio, in senso conforme, Cass. Sez. 5 - , ordinanza n. 6714/17 in tema d’imposta sulla pubblicità, il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo, sicché, ai fini dell'applicazione dell'imposta, costituisce luogo aperto al pubblico quello accessibile, sia pure nel rispetto di alcune condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto luogo aperto al pubblico un centro commerciale accessibile a tutti i soggetti abilitati alle transazioni svolte al suo interno . Con riferimento al secondo, si richiamano i Sez. 5, sentenza n. 15447/10 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , qualora l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, che dev'essere contenuto in un apposito provvedimento di livello dirigenziale. ii Sez. 6 - 5, ordinanza n. 20628/17 in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale.