RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 23 NOVEMBRE 2018, N. 30406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI. Reddito derivante da affitto di terreni ad uso promiscuo - Criteri di determinazione - Fondamento. Nell'ipotesi di affitto di un terreno in parte per uso agricolo ed in parte per uso non agricolo, ai fini della tassazione IRPEF, per la porzione di terreno destinata all'attività agricola il reddito conseguito rientra in quello agrario ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 917/1986, mentre la restante parte del reddito va ricondotta alla categoria residuale dei redditi diversi, in virtù dell'art. 67, lett. e , TUIR. Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25927 del 2017 In materia di imposte sui redditi, non devono essere dichiarati tra i redditi diversi i canoni percepiti dal concedente persona fisica per l'affitto di terreno a società di capitali per uso agricolo, posto che, in virtù del combinato disposto degli artt. 29, comma 4, ora art. 32, comma 4 dP.R. n. 917/1986 e 81, comma l, lett. e , ora art. 67, comma 1, lett. e del medesimo d.P.R., la cui ratio consiste in un'agevolazione limitata agli imprenditori agricoli a titolo principale, emerge, per un verso con riferimento all'affittuario , che l'esercizio di un'impresa agricola da parte di società diverse dalla società semplice non è produttiva di reddito agrario ma di reddito d'impresa e, per altro verso con riferimento al locatore , che devono essere dichiarati fra i redditi diversi solo i canoni di affitto del terreno concesso a società diverse dalla società semplice per uso non agricolo. SEZ V ORDINANZA DEL 22 NOVEMBRE 2018, N. 30254 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Aiuti di Stato illegittimi - Recupero - Interessi composti - Applicabilità - Limiti temporali. In tema di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune e quindi equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi dovuti dal contribuente vanno calcolati su base composta ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, solo ove gli atti di recupero o i relativi avvisi siano stati notificati successivamente al 29 novembre 2008, data dell'entrata in vigore del detto decreto. Si veda Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16109 del 2017 In tema di recupero di aiuti di Stato, equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno calcolati, ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 185/2008, conv., con modif., dalla l. n. 2/2009, su base composta anche nell'ipotesi in cui la decisione che abbia dichiarato l'aiuto incompatibile comma il mercato comune sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, con il solo limite, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite in cui, già anteriormente a tale data, l'aiuto sia stato recuperato o l'avviso di accertamento sia stato emesso. SEZ.V ORDINANZA DEL 9 NOVEMBRE 2018, N. 28741 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI. Soppressione ex lege di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Formale costituzione in giudizio del successore - Difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Deroga - Presupposti. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933. Si richiama Sez. 5 - , Ordinanza n. 15869 del 2018 In tema di riscossione dei tributi, per effetto della cancellazione d'ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, in virtù dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, conv. nella l. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 di tale disposizione, in favore dell'Agenzia delle Entrate-riscossione, non costituisce successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del venir meno della parte, è stato individuato sul piano normativo il soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione.