RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 26 SETTEMBRE 2018, N. 22952 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI. Richiesta di rimborso di crediti di imposta - Provvedimento di sospensione dell'esecuzione del rimborso - Impugnabilità dinanzi al giudice - Ammissibilità - Ragioni - Limiti. Il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso del credito IVA è impugnabile per vizi propri, perché riconducibile alla categoria residuale prevista nell'art. 19, comma 1, lett. i , d.lgs. n. 546/1992, riferita ad ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie , fermo restando, peraltro, che il corrispondente giudizio tributario non può avere per oggetto il solo vizio di legittimità del provvedimento sospensivo, essendo invece necessario che il contribuente alleghi anche i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, che spiegano l'effettiva incidenza della sospensione del rimborso sulla sua posizione giuridica soggettiva, e che l'Amministrazione convenuta dimostri le ragioni ostative al rimborso. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice tributario è tenuto ad esaminare, preliminarmente, i vizi di legittimità del provvedimento di sospensione, e solo se ne riconosca la fondatezza, può procedere all'accertamento del diritto di credito vantato dal contribuente. In senso conforme, Cass. Sez. V, sentenza n. 19755/13 il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso del credito IVA è impugnabile per vizi propri, perché riconducibile alla categoria residuale prevista nell'art. 19, comma 1, lett. i , d.lgs. n. 546/1992, riferita ad ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie , fermo restando, peraltro, che il corrispondente giudizio tributario non può avere per oggetto il solo vizio di legittimità del provvedimento sospensivo, essendo invece necessario che il contribuente alleghi anche i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, che spiegano l'effettiva incidenza della sospensione del rimborso sulla sua posizione giuridica soggettiva, e che l'Amministrazione convenuta dimostri le ragioni ostative al rimborso. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice tributario è tenuto ad esaminare, preliminarmente, i vizi di legittimità del provvedimento di sospensione, e solo se ne riconosca la fondatezza, può procedere all'accertamento del diritto di credito vantato dal contribuente. SEZ. V SENTENZA 24 AGOSTO 2018, N. 21049 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI. Opzione per la rivalutazione delle partecipazioni societarie e l'imposizione sostitutiva - Natura - Revocabilità - Esclusione. In tema di imposta sostitutiva ex art. 5 l. n. 448/2001, la scelta del contribuente di optare, con il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324 c.c. e 1334 e ss. c.c., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente. In precedenza Cass. Sez. V, sentenza n. 3410/15 Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 ora 67 , comma 1, lett. c e c-bis , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'art. 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro RT della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata - sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile.