RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 18 GENNAIO 2018, N. 1126 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE. Impresa di allevamento di animali - Carattere facoltativo del regime forfetario - Applicabilità in caso di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 - Esclusione. La regola - stabilita dall'art. 78, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 - che consente al contribuente che esercita un'attività di allevamento di animali di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, così rendendo facoltativo il regime forfetario, altrimenti operante, vale esclusivamente nelle ipotesi, fisiologiche, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell'impresa di allevamento, non anche allorché sussistono i presupposti per l'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13476/2001 la regola - stabilita dall'art. 78, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - che consente al contribuente che esercita un'attività di allevamento di animali di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, così rendendo facoltativo il regime forfetario, altrimenti operante, vale esclusivamente nelle ipotesi, fisiologiche, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell'impresa di allevamento, non anche allorché sussistono i presupposti per l'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.