RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 17 GENNAIO 2018, N. 975 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE. Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Trasferimento di beni in trust - Applicazione delle imposte in misura fissa - Ragioni. Il trasferimento del bene dal settlor” al trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust” detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 2015 In caso di costituzione di un trust a titolo gratuito, espressione di liberalità, secondo la disciplina ratione temporis vigente in epoca anteriore al 3 ottobre 2006, non si applica il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, poiché il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario. SEZ. V SENTENZA 17 GENNAIO 2018, N. 973 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - EREDI DEL CONTRIBUENTE – NOTIFICHE. Agli eredi nel loro domicilio fiscale - Presupposti - Comunicazione ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata effettuazione - Conseguenze - Intestazione dell'atto al dante causa - Notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius - Condizioni - Conoscenza della morte da parte dell'Amministrazione. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente, pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12886 del 2007 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.