RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. v ORDINANZA 11 GENNAIO 2018, N. 474 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - CONCORDATO TRIBUTARIO ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO - IN GENERE . Istanza di accertamento per adesione ex art. 6 d.lgs numero 218 del 1998 - Mancata convocazione del contribuente da parte dell'Ufficio - Conseguenze - Nullità del procedimento di accertamento - Esclusione - Fondamento. In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 del d.lgs. numero 218 del 1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza numero 3676 del 2010. SEZ. V ORDINANZA 11 GENNAIO 2018, N. 450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE. Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. numero 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità anche solo potenziale o indiretta , in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Nella specie, la S.C. ha ritenuto non deducibili i costi relativi al pagamento di royalties per l'uso di un marchio FS, non perché non avevano incrementato i ricavi aziendali, come aveva ritenuto la CTR, ma perché l'uso del marchio FS, per il quale i costi erano stati sostenuti, risultava del tutto estraneo all'attività d'impresa, che per il 92,50% del fatturato si svolgeva con società del gruppo, a cui la contribuente apparteneva, e per il restante 7,50% con soggetti esterni al gruppo, costituiti da enti pubblici, all'esito di procedure di gara pubblica . Diversamente, Cass. Sez. 5 - , Sentenza numero 10269 del 2017 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. numero 597 del 1973 e del d.P.R. numero 598 del 1973, che del d.P.R. numero 917 del 1986, incombe al contribuente. Inoltre, poiché nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi. Sui costi inerenti, si vedano anche a Cass. Sez. 5 - , Sentenza numero 6185 del 2017 In tema d'imposte sui redditi, va esclusa la deducibilità delle spese legali sostenute dalla società contribuente per la difesa di propri dipendenti in un procedimento penale originato dalla querela di altri dipendenti nell?ambito del rapporto di lavoro, atteso che, ai fini dell'inerenza all?attività d?impresa, presupposto della deducibilità ex art. 109 del d.P.R. numero 917 del 1986, non è sufficiente che il costo sia conseguente in senso generico all'esercizio dell'impresa, ma è necessaria la sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. b Cass. Sez. 5 - , Ordinanza numero 20049 del 2017 In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 ora 109 del d.P.R. numero 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa o il costo e l'impresa - sicché il costo o la spesa assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto deducibili - in virtù dello stretto collegamento funzionale tra i due soggetti - le spese di manutenzione straordinaria eseguite da ATAC s.p.a. su beni strumentali all'esercizio dell'attività di trasporto svolta da TRAMBUS s.p.a. .