RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25294 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo - Nullità dell'iscrizione - Esclusione. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. numero 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. numero 633 del 1972, l'omessa comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto. Si veda anche Cass. Sez. 5, Sentenza numero 3366 del 2013 In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. numero 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella. SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25284 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE. Sanzioni amministrative tributarie proprie di persone giuridiche - Estensione all'amministratore di fatto - Esclusione - Fondamento. Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. numero 269 del 2003 conv. con modif. in l. numero 326 del 2003 , sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. numero 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. numero 472 ma solo in quanto compatibili. Si richiama a Sez. 5, Sentenza numero 9122 del 2014 In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'amministratore di fatto di una società alla quale sia riferibile il rapporto fiscale ne risponde direttamente qualora le violazioni siano contestate o le sanzioni irrogate antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, numero 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, numero 326, stante la disposizione di diritto transitorio di cui all'art. 7, comma 2, del menzionato decreto e la disciplina precedentemente vigente dettata dagli articoli 3, comma 2, e 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997 numero 472. b Sez. 5, Sentenza numero 13730 del 2015 In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, numero 269, convertito in legge 24 novembre 2003, numero 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto 2 ottobre 2003 , non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata. Ne consegue che qualora il processo verbale di constatazione, contenente la specifica contestazione delle violazioni accertate, sia stato notificato in data anteriore, resterà applicabile la previgente disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, numero 472.