RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 4 OTTOBRE 2017, N. 23170 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE.§ Indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto - Riliquidazione imposta - Presupposto - Formazione di tali indennità con il concorso di contributi previdenziali posti a carico del dipendente. In tema di imposte sui redditi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 27 giugno 1986 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, comma 1, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi 1 e 4, l. n. 482/1985, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e delle norme successivamente adottate in particolare le modifiche apportate all'art. 17 d.P.R. n. 917/1986 , la riliquidazione dell'imposta, relativa alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, deve avere come presupposto che alla formazione di tale indennità abbiano concorso contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti o assimilati . Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10344/2003 In tema di IRPEF, per effetto dell'art. 2-bis d.l. 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154 , anche alla indennità premio di servizio corrisposta dall'INADEL si applica - alla luce degli interventi della Corte costituzionale in materia - il regime fiscale prevedente la detrazione dalla base imponibile di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente, senza che, a tal fine, assuma rilevanza alcuna la circostanza che l'interessato abbia optato, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, per la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto secondo i criteri più favorevoli stabiliti dall'ente di provenienza. SEZ. V ORDINANZA 4 OTTOBRE 2017, N. 23167 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE. Enti di tipo associativo - Esercizio di attività commerciale - Possibilità - Sussistenza - Natura non commerciale delle attività svolte a favore degli associati ex art. 111, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 - Presupposti dell'esenzione - Onere della prova - Spettanza all'associazione - Ragioni. In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche IRPEG , gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 nel testo applicabile ratione temporis - svolgere attività a carattere commerciale il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3360/2013 In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche IRPEG , gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo applicabile nella specie, ratione temporis - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. in applicazione di tale principio, la S.C., decidendo nel merito, ha ritenuto le attività di servizio bar e organizzazione di serate danzanti e giochi non rientranti nelle finalità istituzionali, assistenziali e culturali, di un ente non commerciale .