RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 28 GIUGNO 2017, N. 16083 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Spese mezzi di trasporto - Non utilizzati solo come beni strumentali dell’impresa - Veicoli adibiti al servizio di piazza - Deducibilità ex art. 121-bis d.P.R. n. 917/1986 - Determinazione analitico-induttiva dei maggiori ricavi - Estraneità - Ragioni. In tema di determinazione del reddito di impresa, la percentuale di deducibilità, nella misura del 50%, delle spese e degli altri componenti negativi relativi al mezzo di trasporto non adibito in via esclusiva ad attività strumentale di impresa, di cui all’art. 121- bis d.P.R. n. 917/1986 vigente ratione temporis , non si traduce nella presunzione assoluta secondo cui il chilometraggio riferibile all'attività di taxista deve essere obbligatoriamente ridotto nella stessa misura in sede di determinazione analitico-induttiva dei ricavi di cui agli articoli 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 62- sexies d.l. n. 331/1993, conv., con modif., dalla l. n. 427/1993, trattandosi di norma estranea a detto procedimento. Non si segnalano precedenti in termini.