RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 724, C-24 E 25/16 27 SETTEMBRE 2017 TUTELA DEL COPYRIGHT LIMITI DISEGNI CONTRAFFAZIONE INIBITORIA. Nozione di citazione” – Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro – Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari – Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure. Il Regolamento CE n. 6/2002 disegni e modelli comunitari , in combinato disposto con l’articolo 6, punto 1, Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I , dev’essere interpretato nel senso che in circostanze, quali quelle dei procedimenti principali, in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un’azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull’articolo 82 § .1 R. 6/02 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 79 § .1 R.6/02, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest’ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui agli articolo 89 § .1 e 88 § . 2 R.66/02, che coprano anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell’UE. L’articolo 20 § .1 Lett. c R.66/02 dev’essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzi, anche attraverso il proprio sito Internet, le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello – in sede di legittima vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tale disegno o modello, al fine di spiegare o dimostrare l’impiego congiunto dei prodotti così messi in vendita e dei prodotti specifici del titolare di detti diritti – compie un atto di riproduzione a fini di citazione ai sensi di questa norma. Un simile atto è autorizzato se rispetta le condizioni cumulative stabilite dalla medesima, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. L’articolo 8 § .2 Regolamento CE n. 864/2007 Roma II , dev’essere interpretato nel senso che la nozione di paese in cui è stata commessa la violazione , ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest’ultimo. La pregiudiziale, sollevata da una Corte tedesca, riguarda una lite tra la Nintendo ed una ditta francese che vende online a consumatori di altri Stati, avvalendosi anche di depositi in loco, accessori per WII” del cui copyright è titolare la prima. I principi sottesi alla fattispecie erano già stati decisi dalle EU C 2017 350, 2011 238 e 2005 177. Per ulteriori approfondimenti sul tema si segnalano anche le EU C 2016 719, 2015 477 e CEDU Prade c. Germania nelle rispettive rassegne del 23/9/17, 26/8 e 4/3/16.