RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – 5 ORDINANZA 5 GIUGNO 2017, N. 13967 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI TASSE AUTOMOBILISTICHE - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI. Esenzione a favore di soggetti portatori di handicap fisico o psichico - Art. 30, comma 7, l. n. 388/2000 - Condizioni - Fattispecie. In tema di tassa automobilistica, presupposto dell'esenzione di cui all'art. 8 l. n. 449/1997 è che il richiedente sia portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non occorrendo che, nella relativa istanza, siano analiticamente specificate le minorazioni da cui il richiedente stesso sia affetto. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il diniego di revisione del rigetto dell'istanza di concessione dell'agevolazione in discorso perché privo delle specifiche minorazioni da cui la richiedente era affetta, benché ella fosse titolare dell'indennità di accompagnamento . Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE SESTA – 5 ORDINANZA 5 GIUGNO 2017, N. 13963 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 - Immediata impugnabilità - Ammissibilità - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA, ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche il diniego di disapplicazione di norme antielusive, ex art. 37 -bis , comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Si richiama, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3315/2016 In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 cd. avviso bonario .