RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – 5 ORDINANZA 31 MAGGIO 2017, N. 13850 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa - Requisito della residenza o della sede di lavoro - Dichiarazione del contribuente al momento della registrazione dell’atto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Revoca dell’agevolazione. In tema di beneficio fiscale relativo all'acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell'atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell'effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall'agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell'atto notarile, di volere utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE SESTA – 5 ORDINANZA 31 MAGGIO 2017, N. 13845 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI. Imposta comunale sugli immobili ICI - Base imponibile - Provvedimento modificativo della rendita catastale emesso in autotutela - Efficacia ex nunc o ex tunc - Criterio distintivo - Correzione di errori originari o riesame del classamento sulla base di elementi nuovi. In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, dall'1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell'atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l'1 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia ex nunc . Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 3160 del 2011 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese , ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. SEZIONE SESTA – 5 ORDINANZA 26 MAGGIO 2017 N. 13424 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE . Decisione di primo grado - Accoglimento dell'eccezione di insussistenza dell'accertamento - Impugnazione dell'Amministrazione - Contenuto - Contestazione delle ragioni della declaratoria e generica richiesta di conferma dell'accertamento - Sufficienza. Nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia accolto l'eccezione, formulata dal contribuente, di insussistenza del presupposto dell'azione accertatrice, è validamente proposto l'appello, da parte dell'Amministrazione, fondato sulla sola contestazione delle ragioni di tale declaratoria e sulla generica richiesta di conferma dell'accertamento, atteso che il precedente grado di giudizio si è concluso con l'accertamento di un vizio del procedimento amministrativo e non di quello giudiziale. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18559 del 2010 Nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia accolto l'eccezione proposta dal contribuente di decadenza dell'azione accertatrice, è validamente proposto l'appello da parte dell'Amministrazione fondato sulla sola contestazione delle ragioni della declaratoria della decadenza e sulla generica richiesta di conferma dell'accertamento atteso che il precedente grado di giudizio si è concluso con l'accertamento, di un vizio del procedimento amministrativo e non di quello giudiziale mentre è onere del contribuente, vincitore in primo grado, eventualmente riproporre specifici motivi di gravame in ordine al merito dell'accertamento medesimo, motivi ritenuti assorbiti, in primo grado, nella pronuncia di decadenza. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, accogliendo il gravame dell'Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata la decadenza dall'accertamento ed, in assenza di specifiche doglianze del contribuente, aveva confermato l'accertamento medesimo .