RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. QUINTA 28 DICEMBRE 2016, n. 27117 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITA' Istanza di rimborso - Presentazione ad organo territorialmente incompetente - Effetti - Idoneità ad impedire la decadenza - Sussistenza - Formazione del silenzio rifiuto - Sussistenza - Ragioni. In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente purché non estraneo all'Amministrazione finanziaria è tenuto a trasmettere l'istanza a quello competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost In senso contrario, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4037/2010 L'istanza di rimborso di versamenti diretti proposta ad ufficio incompetente nella specie, al Centro Servizi invece che alla Direzione Regionale delle Entrate impedisce la formazione del silenzio-rifiuto previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e determina l'improponibilità del ricorso al giudice tributario per difetto di un provvedimento impugnabile. In secondo conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4773/2009 In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di un'istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente quando non estraneo all'Amministrazione finanziaria e, nella specie, coincidente con una diversa direzione regionale è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost.