RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Sez. SESTA – 5 22 DICEMBRE 2016, N. 26651 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP. Presupposti - Autonoma organizzazione - Utilizzo di più studi da parte del professionista - Sufficienza - Esclusione - Condizioni. In tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture materiali non è sufficiente a configurare un'autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell'attività professionale. Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 18749 del 2014 In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto d'imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l' id quod plerumque accidit , costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. È onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza di tali condizioni. In applicazione di tali principi la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente - nella specie, avvocato che risultava essersi avvalso della stabile collaborazione di un dipendente - avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'IRAP . b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18881 del 2016 In tema d'imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga del lavoro altrui per mansioni meramente esecutive, come un dipendente con funzioni di autista.