RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 28 DICEMBRE 2016, N. 27096 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI – Terreno agricolo – Utilizzo edificatorio – Conseguenze. In tema di ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall'esercizio delle attività previste dall'art. 2135 c.c., poiché su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile è costituita, giusta l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, dal valore dell'area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale attività. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10082 del 2014 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , in caso di edificazione di una abitazione mediante sopraelevazione di un preesistente fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area utilizzata a scopo edificatorio, trovando applicazione l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto il meccanismo impositivo individuato dal legislatore non considera ai fini ICI il fabbricato in corso di ristrutturazione, ma l'area su cui lo stesso insiste, che, per tale motivo, ridiventa fabbricabile ab origine fino a quando la ristrutturazione dell'immobile non sia stata completata.