RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 19 OTTOBRE 2016, N. 21143 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO. Indici presuntivi - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie. In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all’art. 1 d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente l’intestazione del contratto di assicurazione del veicolo e della relativa quietanza ad un terzo . Si richiamano a Sez. 6 - 5, ordinanza n. 16912/16 in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva accolto il ricorso del contribuente soltanto in ragione della mera discordanza tra alcuni elementi posti a base dell’accertamento . b Sez. 6 - 5, ordinanza n. 17487/16 in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. citato, nella versione ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. SEZIONE QUINTA 19 OTTOBRE 2016, N. 21142 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Accertamento con metodo sintetico cd. redditometro - Presunzioni relative - Prova contraria - Ammissibilità - Portata. In tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. In senso conforme, Cass. Sez. 5, sentenza n. 20588/05 in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.