RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 14 OTTOBRE 2016, N. 20773 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Estinzione del processo ex art. 3, comma 2- bis , d.l. n. 40/2010 - Presupposti - Soccombenza totale dell’Amministrazione nei due gradi precedenti di giudizio - Necessità - Esclusione - Soccombenza anche solo parziale - Sufficienza - Fondamento. In tema di condono fiscale, le liti pendenti da oltre dieci anni sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, lett. a , d.l. n. 40/2010, con. con modif. nella l. n. 73/2010, nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio anche solo parzialmente, come precisato dall’art. 29, comma 16, d.l. n. 216/2011, conv. con modif. nella l. n. 14/2012, che, quale norma d’interpretazione autentica, opera retroattivamente. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 16944/2015 in tema di condono fiscale, le liti fiscali pendenti da oltre dieci anni sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a , d.l. n. 40/2010, convertito con modificazioni in l. n. 73/2010, come interpretato autenticamente dall’art. 29, comma 16, d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni in l. n. 14/2012, in caso di soccombenza, anche solo parziale, dell’Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio. SEZIONE QUINTA ORDINANZA INTERLOCUTORIA 13 OTTOBRE 2016, N. 20675 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE. Intermediazione finanziaria - Irrogazione di sanzioni amministrative - Condanna penale irrevocabile per il medesimo fatto - Conformità all’art. 50 - Questione interpretativa pregiudiziale - Rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In tema di sanzioni amministrative tributarie, va rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in via pregiudiziale, la questione se l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, interpretato alla luce dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto condotta illecita di manipolazione del mercato per il quale il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile. Non si segnalano precedenti in termini.