RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 3 FEBBRAIO 2016, N. 2098 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE. Beni culturali - Soppressione dell’imposta di successione - Esenzione dall’imposta catastale - Esclusione - Fondamento. In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione dei beni culturali dall’imposta sulle successioni, prevista dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 346/1990, non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, essendo diversi il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell’esenzione, atteso che mentre gli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 347/1990 individuano la base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni, il comma 2 dell’art. 2 assoggetta comunque a tassazione il trasferimento inter vivos” o mortis causa” dei beni, rinviando, in caso di esenzione da una delle imposte parametro, al valore virtuale che i beni verrebbero ad assumere rispetto a quest’ultima, indipendentemente dall’esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza 4026/2012 in tema di agevolazioni tributarie, la previsione dell’art. 13 della legge 383/2001, che ha soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni non può estendersi sino a ricomprendere anche l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, essendo diversi il presupposto dei tributi in questione e le ragioni giustificatrici dell’esenzione, anche qualora si tratti di una donazione di beni immobili in favore del coniuge e dei figli .