RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 20 GENNAIO 2016, N. 955 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Poteri istruttori officiosi ex art. 7 del D.Lgs. 546/1992 - Portata e limiti - Fattispecie. L’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi. In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice tributario non potesse esercitare il potere di acquisizione d’ufficio di un processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso di rettifica . Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 26392/2010 in tema di contenzioso tributario, l’istanza con la quale l’Ufficio solleciti l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, al fine di acquisire gli allegati alla dichiarazione dei redditi del contribuente, è inammissibile, sia perché si tratta di documenti già in possesso dell’amministrazione finanziaria che ha formulato la richiesta, ed è, quindi, in contrasto con l’art. 6 della legge 212/2000, sia perché manca il presupposto, che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell’onere della prova e legittima l’esercizio del potere di ufficio, costituito dall’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, sia, infine, quando, come nella specie, la predetta istanza sia formulata nel giudizio di appello, in ragione della possibilità per le parti di produrre, anche in questa sede, nuovi documenti, nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art. 58, 2° comma, del D.Lgs. 546/1992. ii Sez. 5, Sentenza 14244/2015 in tema di contenzioso tributario, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio” i poteri istruttori di cui all’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, salvo che non sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra . SEZIONE QUINTA 20 GENNAIO 2016, N. 930 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO. Acquisto della nuda proprietà dell’immobile per contestuale costituzione di usufrutto a favore di un terzo - Determinazione in via sintetica del reddito in base a spese per incrementi patrimoniali - Oggetto. In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del Dpr 600/1973, qualora il contribuente abbia acquistato la sola nuda proprietà di un immobile con contestuale costituzione di usufrutto a favore di un terzo, è solo con riferimento a detto acquisto che l’Amministrazione finanziaria deve fare riferimento per la determinazione in via sintetica del reddito in base a spese per incrementi patrimoniali. Si richiama, Cass. Sez. 5, Decreto 15289/2015 in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 600/1973 nel testo vigente ratione temporis” tra la legge 413/1991 ed il Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 , l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al Dm 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, come, ad esempio, le spese per incrementi patrimoniali, tra cui l’acquisto di un’azienda .