RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. QUINTA SENTENZA 13 GENNAIO 2016, N. 386 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Verifica fiscale effettuata a carico di una s.r.l. a ristretta base azionaria - Emersione di utili extra bilancio - Avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di maggioranza - Legittimità - Fondamento - Presentazione di domanda di condono da parte della società - Rilevanza - Esclusione. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di maggioranza nella specie, per la quota del 96 per cento di una società di capitali nella specie, una s.r.l. a ristretta base azionaria, operando, in tal caso, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti, che si fonda sul disposto di cui all'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che assuma rilievo che la società abbia aderito al cd. condono tombale ex art. 9 della l. n. 289 del 2002, essendo la società ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Si richiamano a Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18032 del 2013 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5581 del 2015 In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato, sicché, in tale evenienza la decisione nei confronti dei soci non viola l'art. 2727 cod. civ., incombendo sulla parte, che ne contesti il fondamento, censurare la pronuncia per violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. atteso il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi.