RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 13 LUGLIO 2015, N. 14541 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Presupposti di applicazione - Istituzione del servizio - Necessità - Irregolare o insufficiente esercizio del servizio - Conseguenze - Esenzione - Esclusione - Riduzione della tassa - Sussistenza. In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nella zona in cui è ubicato l’immobile non comporta l’esenzione ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 del D.Lgs. 507/1993, atteso che tale tassa è dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescindere dal suo corretto funzionamento e dalla sua utilizzazione da parte dell’utente. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 9920/2003 in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi degli artt. 268, 269 e 270 del Rd 1175/1931, la raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce per il comune un obbligo e, per la prestazione di questo servizio, sussiste, a carico del cittadino, il corrispettivo obbligo del pagamento del tributo, qualificato tassa” alla stregua dell’indicazione della stessa legge, nonché della sua natura. Ne consegue che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, al verificarsi del solo presupposto della detenzione dei locali e senza che sia a tal fine necessario lo svolgimento in essi di una attività che, al contrario, costituisce solo uno dei parametri l’altro, principale, è la superficie dei locali stessi ai quali la tassa è commisurata. ii Sez. 6 - 5, Ordinanza 18022/2013 in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del D.Lgs. 507/1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. SEZIONE QUINTA 8 LUGLIO 2015, N. 14245 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA. Notifica a mezzo del servizio postale - Mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario - Inesistenza della notifica - Esclusione - Opponibilità da parte del destinatario - Esclusione. In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della legge 890/1982, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. Si segnala un contrasto interpretativo. - In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 21762/2009 in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3 della legge 890/1982 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. - In senso difforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 19563/2014 in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge 890/1982, ne comporta non l’irregolarità, ma la nullità sanabile con la costituzione del convenuto. Nella specie, non essendo stata sanata la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello né dalla rinnovazione ex art. 291 Cpc né dalla costituzione del convenuto, la S.C., dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata .