RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 8 LUGLIO 2015, N. 14243 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Atti impugnabili - Autotutela - Annullamento parziale di un avviso impositivo definitivo - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, è impugnabile l’annullamento parziale, adottato nell’esercizio del potere di autotutela, di un avviso impositivo già definitivo, trattandosi di un atto contenente la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto a cui, pur se riduttivo dell’originaria pretesa, non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa. Si segnala la difformità con la pronuncia delle Sezioni Unite Civili Sez. U, Sentenza 3698/2009 in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo . SEZIONE QUINTA 8 LUGLIO 2015, N. 14202 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Esenzione IVA ex art. 6 della legge 133/1999 - Condizioni - Servizi di outsourcing” informatico resi da personale distaccato di una società del gruppo - Inclusione - Fondamento. In tema d’IVA, l’art. 6, comma 1, della legge 133/1999, nel testo applicabile ratione temporis” , esenta dall’imposizione le prestazioni rese nell’ambito delle attività ausiliarie di cui all’art. 59, comma 1, lett. c , del D.Lgs. 385/1993, e, cioè, accessorie rispetto alle attività delle società del gruppo bancario o rese dai consorzi a consorziati e soci, tra cui rientrano i servizi di outsourcing” informatico forniti da personale distaccato di una società del gruppo, atteso che la gestione di servizi, anche informatici, è inclusa tra le attività di cui al citato art. 59 e che il distacco del personale è una prestazione resa da una società del gruppo in favore di altra società del medesimo gruppo. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 8345/2015 il contratto di locazione di un immobile tra la società proprietaria ed una banca appartenenti allo stesso gruppo, esente IVA ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a , della legge 133/1999, deve scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, atteso che l’art. 40, primo comma, del Dpr 131/1986, applicabile ratione temporis”, con norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica, prevedeva il pagamento in misura fissa solo per le operazioni esenti IVA ex artt. 7 e 21, del Dpr 633/1972, come chiarito dalle modifiche apportate dall’art. 82, comma 14, del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, all’art. 40, primo comma del citato Dpr 131/1986, laddove è ora espressamente escluso che la locazione in parola possa scontare il pagamento in misura fissa .