RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 8 LUGLIO 2015, N. 14192 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE. Spese relative a più esercizi - Art. 68 ora 103 secondo comma, del Dpr 917/1986 - Rilevanza dei soli anni successivi alla determinazione del costo - Accordo delle parti circa l’imputazione del corrispettivo ad annualità anteriori - Conseguenze. In tema d’imposta sui redditi, l’ammortamento del costo dei beni immateriali, ai sensi dell’art. 68 ora 103 , secondo comma, del d.P.R. 91771986, può riguardare solo il periodo successivo alla sua determinazione, sicché, qualora le parti abbiano pattuito l’imputazione di un corrispettivo ad annualità anteriori alla stipula del contratto ed alla conseguente determinazione del prezzo, sono deducibili esclusivamente le quote relative agli anni successivi a tale momento, quantificate ripartendo il complessivo corrispettivo per il numero di anni - anteriori e successivi alla stipula del contratto - concordati dalle parti e, cioè, nei limiti imputabili a ciascun esercizio, come stabilisce l’art. 74 ora 108 , terzo comma, del citato d.P.R Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 3 LUGLIO 2015, N. 13751 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI NEGATIVI. Enti pubblici non economici - Costi promiscui - Deducibilità - Principio di competenza ex art. 109 del Dpr 917/1986 - Applicabilità - Regime di contabilità pubblica - Rilevanza - Esclusione. In tema di IRPEG, l’imputazione dei costi promiscui e, cioè, di beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività istituzionali e commerciali da parte di enti pubblici non economici, deve avvenire, in assenza di una specifica deroga, secondo il principio di competenza economica di cui all’art. 109 del d.P.R. 917/1986, essendo a tal fine irrilevante che il contribuente, in quanto assoggettato al sistema di contabilità pubblica, non tenga una contabilità separata per l’attività commerciale rispetto a quella istituzionale, ben potendosi, pur a fronte di una contabilità unica, separare le due sfere di attività allo scopo di farne confluire il risultato nella dichiarazione dei redditi. Non si rilevano precedenti in termini.