RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 30 DICEMBRE 2014, N. 27495 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Aiuti di Stato erogati ex art. 5 sexies del Dl 282/2002 - Attestazione ex art. 24, comma 2, della legge 29/2006 - Obbligo di presentazione - Portata. In tema di recupero di aiuti di Stato erogati ai sensi dell’art. 5 sexies del Dl 282/2002, convertito in legge 27/2003, l’attestazione di cui all’art. 24, comma 2, della legge 29/2006, in quanto strumentale alle attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, prescinde dal fatto che il beneficiario dell’aiuto abbia il diritto di trattenerlo o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone la previsione dell’obbligo della sua presentazione anche in caso di autoliquidazione negativa, sicché la sua omissione soggiace sempre alla sanzione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 8329/2012 in tema di recupero di aiuti di Stato erogati ai sensi dell’art. 5 sexies del Dl 282/2002, l’obbligo di presentare l’attestazione di cui all’art. 24, comma 2, della legge 29/2006 prescinde dalla circostanza che in concreto il beneficiario dell’aiuto abbia il diritto di trattenerlo, ovvero debba in tutto in parte restituirlo mentre né il citato art. 24, né la decisione della Commissione europea 2005/315/CE limitano il recupero degli aiuti erogati in ragione della natura dell’attività esercitata dai beneficiari nella specie, società gestore del servizio pubblico dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti , con la conseguenza che l’obbligo di attestazione, costituendo un adempimento formale e strumentale all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, sussiste con riferimento ai beneficiari che operino sia in regime di monopolio legale che di libera concorrenza. SEZIONE QUINTA 23 DICEMBRE 2014, N. 27303 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA - IN GENERE. Locazione finanziaria di mezzi di trasporto - Luogo di esecuzione della prestazione. In tema di IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. f , del Dpr 633/1972, vigente ratione temporis”, le prestazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto utilizzati in Italia o in altro Stato membro ciò avviene quando i veicoli sono concessi, come nella specie, da una società avente sede in Italia ad una società avente sede in ambito comunitario, dovendosi intendere in senso economico-aziendale il luogo di utilizzazione dei beni, che, quindi, coincide con quello della sede della società che ne ha la disponibilità, mentre sono irrilevanti gli itinerari concretamente percorsi dai veicoli. Si richiamano i Sez. 1, Sentenza 11141/1996 ai fini della disposizione di cui all’art. 7, quarto comma Dpr 633/1972, in virtù della quale non si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano e, perciò, non sono assoggettabili ad I.V.A., le prestazioni di servizi pubblicitari eseguite, da soggetti stranieri, a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o a soggetti ivi residenti, quando esse siano utilizzate fuori dell’area C.E.E., per luogo di utilizzazione deve intendersi non già quello in cui viene acquisito il finale risultato economico” della prestazione, ma quello in cui è stata concretamente esplicata l’attività oggetto della prestazione. ii Sez. 5, Sentenza n. 17974 del 2013 In ipotesi di locazione finanziaria relativa ad un bene mobile di cui non risulti l’avvenuta consegna all’utilizzatore, non è consentito all’acquirente detrarre l’I.V.A. addebitatagli in rivalsa dal fornitore, difettando in tal caso, per la stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto del bene locato e quello di sua concessione in godimento all’utilizzatore, la realizzazione della funzione cui la legge subordina il diritto alla detrazione, cioè la concessione in godimento, per un corrispettivo predeterminato, di un bene venduto o prodotto da altri, altrimenti configurandosi una sorta di finanziamento per colui che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai perso la disponibilità. iii Sez. 5, Sentenza 8291/2014 in materia di IVA, si considerano eseguiti in Italia lo smontaggio e il montaggio, nell’ambito di esposizioni tenute all’estero, di stands” fieristici se il rapporto intercorre tra soggetti italiani, trovando applicazione, ratione temporis”, l’art. 40, comma 4 bis del Dl 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 427/1993, ai sensi del quale le prestazioni di servizi relative a beni mobili, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d’imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato, si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite.