RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 17 DICEMBRE 2014, N. 26475 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN GENERALE . Irregolare tenuta delle scritture contabili - Omessa o falsa vidimazione - Accertamento induttivo - Legittimità - Disciplina sopravvenuta - Abrogazione dell’obbligo di vidimazione - Principio del favor rei” - Inapplicabilità in ordine all’accertamento induttivo - Fondamento. In tema di accertamento tributario, l’abrogazione dell’obbligo di vidimazione delle scritture contabili, disposta dall’art. 8 della legge 383/2001, non ha fatto venir meno la legittimità dell’accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, Dpr 600/1973, posto in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e giustificato proprio dall’omessa o falsa vidimazione, non potendo trovare applicazione il principio del favor rei” atteso che l’accertamento induttivo non integra una sanzione né propria né impropria , poiché la sua attivazione è rimessa ad un apprezzamento discrezionale dell’Ufficio e dà luogo ad un procedimento valutativo che non necessariamente si conclude in senso pregiudizievole per il contribuente. Si vedano i Sez. 5, Sentenza 14018/2007 l’abrogazione dell’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari disposta dall’art. 8 della legge 383/2001 , già prevista dall’art. 2215 cc, è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l’erario a procedere all’accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni. ii Sez. 5, Sentenza 14018/2007 l’annotazione dei dati contabili su un libro giornale non vidimato priva di valore probatorio tale scrittura contabile, e legittima di conseguenza l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 39 del Dpr 600/1973 fattispecie anteriore alla modifica dell’art. 2215 cc, ed alla conseguente abrogazione dell’obbligo di vidimazione delle scritture contabili . iii Sez. 5, Sentenza 27063/2007 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l’accertamento induttivo effettuato dall’Amministrazione finanziaria in presenza di una irregolare tenuta delle scritture contabili, quale la mancata vidimazione del libro giornale tuttavia, costituendo questa mero indizio della inaffidabilità delle scritture, rimane facoltà del contribuente provarne la veridicità attraverso tutte le fonti che concorrono nell’attività d’impresa, quali fatture emesse, ricevute, bolle di consegna, estratti conto bancari, libri paga, liquidazioni periodiche di IVA, ecc. SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 2 DICEMBRE 2014, N. 25524 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Avviso di accertamento definitivo - Richiesta di ritiro in via di autotutela - Possibilità - Condizioni - Impugnazione del rifiuto - Limiti - Fattispecie. Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Nell’enunciare il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, escludendo un obbligo di adozione del provvedimento in autotutela, a fronte di censure attinenti esclusivamente alla legittimità dell’atto impositivo ormai divenuto definitivo . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 11457/2010 il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.