RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 11 GIUGNO 2014, N. 13165 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI. Riscossione mediante ruolo - Applicabilità - Sussistenza - Disciplina prevista per i tributi degli enti locali - Applicabilità - Esclusione. I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette in forza dell’art. 21 del Rd 215/1933, che continua ad essere applicabile ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999, dovendosi, per contro, escludere l’applicazione dell’art. 1, comma 161 e seguenti della legge 296/2006 relativa ai tributi degli enti locali , che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella. In senso sostanzialmente conforme, in precedenza, Sez. 5, Sentenza 8371/2013 alla riscossione dei contributi per bonifica di immobili urbani, di spettanza del relativo consorzio ed ai sensi dell’art. 21 del Rd 215/1933, si provvede secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, applicandosi l’art. 17 del D.Lgs. 46/1999, che, pur prevedendo che si effettua mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, al suo terzo comma stabilisce espressamente che continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. SEZIONE QUINTA 11 GIUGNO 2014, N. 13156 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Agenzie fiscali - Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato - Procura - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 72 del D.Lgs. 300/1999, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del T.U. approvato con Rd 1611/1933, senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente interno Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 12152/2005 in tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo quinto del D.Lgs. 300/1999 - delle agenzie fiscali Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio , divenute operative a partire dall’1 gennaio 2001, ex art. 1 del Dm 28 dicembre 2000, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell’economia e delle finanze al quale rimangono le sole funzioni statali” elencate nell’art. 56 , hanno personalità giuridica di diritto pubblico art. 61 e sono rappresentate dai rispettivi direttori art. 68 , deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale proposto dall’Agenzia delle entrate dopo l’1 gennaio 2001, potendo detta Agenzia avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, ex art. 72 del citato D.Lgs. 300/1999, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina di cui all’art. 43 del Rd 1611/1933, senza la necessità di speciali autorizzazioni. ii Sez. 2, Sentenza 10374/2008 l’iniziativa giudiziaria dell’Avvocatura dello Stato, e quindi anche l’esercizio del diritto d’impugnazione, richiedono il consenso dell’amministrazione rappresentata ex” art. 12 della legge 3 aprile 1979 n. 103, ma l’esistenza di tale consenso rileva esclusivamente nel rapporto interno, mentre non condiziona la validità dell’atto processuale, dato che lo ius postulandi” dell’Avvocatura medesima non abbisogna di conferimento di procura.