RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 6 GIUGNO 2014, N. 12789 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE. Fallimento del contribuente - Atti del procedimento tributario successivi a tale dichiarazione - Intestazione alla curatela - Necessità - Fattispecie in tema di notificazione di cartella esattoriale a società fallita. La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare. Ne consegue che gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale e, quale legale rappresentante della stessa, il curatore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l’accertamento notificato, dopo la dichiarazione di fallimento, alla società fallita non costituisse valido presupposto per una cartella esattoriale a carico del fallimento . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 12893/2007 la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare pertanto gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, ed intestata al curatore, al quale era stata notificata . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 5 GIUGNO 2014, N. 12741 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI. Oneri dell’Ufficio - Avviso di rettifica - Contenuto - Onere di indicazione degli specifici atti pubblici utilizzati e degli estremi di registrazione - Sussistenza - Finalità. In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo e quindi legittimo , ai sensi degli artt. 51 e 52 del Dpr 131/1986, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 16076/2000 in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo e quindi legittimo , ai sensi degli artt. 51 e 52 del Dpr 131/1986, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente. Trattandosi di atti pubblici il privato ne può conseguire la disponibilità in ogni momento, per cui correttamente la legge non prevede per l’ufficio l’onere dell’allegazione onere che non può essere introdotto dall’interprete . A fronte di un onere di indicazione degli atti sorge per il contribuente un onere di contestazione del relativo contenuto. Le norme in questione abilitano l’amministrazione ad usare tali atti il problema della loro affidabilità è problema che si pone nel giudizio, per effetto della contestazione da parte di chi ne subisce gli effetti negativi e cioè da parte del contribuente. Ed è chiaro che l’onere di provare l’inaffidabilità, o peggio l’incoerenza, di tali atti non può non gravare sul contribuente che voglia contestare uno strumento previsto espressamente dalla legge .