RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 4 GIUGNO 2014, N. 12460 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE. Accertamento delle imposte - Dichiarazione infedele - Sanzioni - Art. 1 del D.Lgs. 471/1997 - Applicabilità - Perdite pregresse - Irrilevanza - Fondamento. In tema di IRPEG, le sanzioni amministrative previste dall’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, per il caso di dichiarazione infedele, sono dovute indipendentemente dal fatto che il maggior reddito accertato possa risultare abbattuto dall’esistenza di perdite pregresse relative a periodi d’imposta precedenti e, pur se disponibili, non utilizzate in compensazione nella dichiarazione dei redditi oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 102 ora 84 del Dpr 917/1986 TUIR , atteso che l’eventuale possibilità di computare ex post” le perdite pregresse, e così ridurre o azzerare il maggior reddito accertato, attiene al profilo dell’entità della pretesa fiscale, ma è inidonea ad evitare gli effetti sanzionatori che derivano dall’infedeltà obiettiva della dichiarazione intesa anche come incompletezza , connessa al dato dell’indicazione di un reddito inferiore a quello accertato. Si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza 13014/2011 in tema di IPPEG, le sanzioni amministrative previste dall’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, per il caso di dichiarazione infedele, sono dovute a prescindere dalla circostanza che l’imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure, come nella specie, debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali anteriori le citate disposizioni, infatti, in quanto volte a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli, riconnettono le sanzioni al dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore, mentre la invocata compensazione non spiega alcun riflesso sulla fattispecie della descritta violazione, poiché è la dichiarazione infedele a legittimare l’accertamento, che a sua volta determina l’irrogazione della sanzione, mentre la fase della riscossione ne è necessariamente success i va . SEZIONE QUINTA 21 MAGGIO 2014, N. 11149 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Avviso di accertamento nei confronti di società di persone e dei relativi soci - Giudicato favorevole formatosi sulla sua impugnazione proposta dalla società - Estensione ai soci il cui rapporto tributario sia stato definito con giudicato diretto contrario - Esclusione. In tema di accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di persone e dei relativi soci, il giudicato favorevole formatosi sull’impugnazione del corrispondente avviso proposta dalla prima non si estende ai secondi il cui rapporto tributario sia stato definito con altro giudicato, diretto, di contenuto contrario, atteso che la decisione favorevole è stata pronunciata in una causa fra parti diverse e, dunque, non è idonea a travolgere il giudicato formatosi nei confronti di questi ultimi. Si richiamano i Sez. L, Sentenza 6694/2004 il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo. Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che aveva rigettato tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado, senza rilevare che esistevano due resistenti per quanto solidalmente obbligati, uno dei quali non aveva impugnato la sentenza di primo grado mentre l’altro l’aveva impugnata solo in relazione ad uno dei due profili di condanna . ii Sez. 5, Sentenza 11469/2009 qualora all’accertamento di maggiori redditi in capo ad una società di persone segua la proporzionale rettifica del reddito da partecipazione nei confronti del socio e questi proponga ricorso, rigettato con sentenza definitiva, nel successivo processo conseguente all’impugnazione dell’avviso di mora emesso nei confronti del socio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie non si ha un’ipotesi di litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, in quanto l’atto impugnato, sia per il suo oggetto le sanzioni , che per il titolo intervenuta definitività degli accertamenti e della cartella ad essi conseguente , scaturisce da un fatto e riguarda aspetti tutti interni al contribuente, il quale, inoltre, non può invocare l’eventuale annullamento dell’accertamento emesso a carico della società per rimettere in discussione la definitività di quello che lo riguarda, poiché tale decisione è stata pronunciata in una causa fra parti diverse e, dunque, non è idonea a travolgere il giudicato formatosi nei suoi confronti. iii Sez. 5, Sentenza 14814/2011 in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cc, opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi in modo a lui sfavorevole con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non potesse avvalersi del giudicato favorevole formatosi a favore di un istituto di credito mutuante, coobbligato in solido, il mutuatario che, avendo impugnato, in uno al predetto istituto, un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta ipotecaria e di bollo, non aveva appellato la sentenza a lui sfavorevole, gravata invece con successo dalla banca .