RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 30 APRILE 2014, N. 9424 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Termine di cui all’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 Statuto del contribuente - Inosservanza - Possibilità - Condizioni e relativo onere probatorio. Le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest’ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso - come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza - difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 2592/2014 in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l’emissione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus”, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso, che non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza di cui all’art. 57 del Dpr 633/1972, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. ii Sez. 5, Sentenza 2593/2014 in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, che prevede che l’avviso di accertamento, salva la ricorrenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza, non può essere emesso pena la sua nullità, prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, si applica non solo nell’ipotesi di verifica ma anche di accesso, concludendosi anche tale accertamento con la sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni di cui agli artt. 52, sesto comma, del Dpr 633/1972 ovvero 33 del Dpr 600/1973. iii Sez. 5, Sentenza 7960/2014 in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, il termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2012, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività e l’emanazione del relativo avviso di accertamento, non è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’accertamento. SEZIONE QUINTA 23 APRILE 2014, N. 9141 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Tariffe - Regolamenti comunali - Categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68 del D.Lgs. 507/1993 - Campeggio - Considerazione unitaria - Configurabilità - Conseguenze - Ulteriore sub articolazione ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate interne da parte di regolamenti comunali - Ammissibilità - Esclusione. In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l’art. 68 d.lgs. n. 507/1993, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l’applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe, e nell’indicare, al riguardo, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera i campeggi di cui alla lett. b, comma 2 della citata norma quale categoria unitaria di utilizzazione di aree, non autorizzandone, quindi né, a fortiori , imponendone , l’ulteriore sub-articolazione ai fini dell’applicazione di diversi criteri di tassazione in sede di regolamenti comunali. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 18862/2004 in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 68 del D.Lgs. 507/1993, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l’applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe, e nell’indicare al riguardo le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera i campeggi di cui alla lett. b del comma secondo quale categoria unitaria di utilizzazione di aree, non autorizzandone né a fortiori” imponendone l’ulteriore sub articolazione ai fini dell’applicazione di diversi criteri di tassazione in sede di regolamenti comunali. SEZIONE QUINTA 23 APRILE 2014, N. 9137 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. Sentenza che ordini il deposito delle indennità di esproprio e di occupazione legittima - Natura - Liquidazione della relativa imposta di registro - Applicabilità dell’imposta percentuale prevista dall’art. 8, lett. b , della Tariffa - Parte prima allegata al Dpr 131/1986. In tema di imposta di registro, alla sentenza che, rideterminandone l’entità, ordini il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima, si applica l’imposta percentuale di cui all’art. 8, lett. b , della Tariffa - Parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, trattandosi, in parte qua , di statuizione di condanna, priva della funzione, propria del provvedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, di trasferire la proprietà del bene allo Stato, e che si limita, nel definire una controversia di natura patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, a determinare in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 12692/2005 in tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio” nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare della indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio. Ne consegue che non merita censura il provvedimento con il quale l’Ufficio finanziario assoggetti tale tipo di sentenza all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.