RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 11 APRILE 2014, N. 8616 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE. Oggetto - Segnali stradali di avvio a fabbriche e stabilimenti - Imposta sulla pubblicità - Assoggettabilità. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all’art. 39, lett. c , del nuovo codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 507/1993. Si richiama, in conformità, Sez. 5, Sentenza 17852/2004 è soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 507/1993, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i segnali di indicazione elencati all’art. 39, lettera c , D.Lgs. 285/1992 nuovo codice della strada i quali includono i segnali turistici e di territorio - aventi, ex art. 134 Dpr 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada , la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti” - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del citato art. 5. SEZIONE QUINTA 9 APRILE 2014, N. 8327 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - CESSIONE DEI BENI - IN GENERE. Imprenditore agricolo - Cessione di terreno divenuto edificabile - Assoggettabilità ad I.V.A. - Esclusione - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità. La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1 del Dpr 633/1972, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’I.V.A., come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 in cause C-180/10 e C-181/10 , sull’interpretazione dell’art. 4, nnumero 1 e 2, della Sesta Direttiva numero 77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, numero 1, 16 e 295, numero 1, punto 3, della Direttiva I.V.A In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 27576/2008 la cessione di un terreno aziendale di natura edificabile è atto estraneo all’esercizio dell’impresa agricola - avente ad oggetto le attività indicate dall’art. 2135 cc, di coltivazione del fondo o connesse - e non è, quindi, soggetta ad Iva, ma è passibile dell’ordinaria imposta di registro. SEZIONE QUINTA 9 APRILE 2014, N. 8296 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA – DEFINIZIONE. Ravvedimento operoso ex art 13, D.Lgs. 472/1997 - Ritardato pagamento dell’imposta - Inapplicabilità - Ragioni - Fattispecie. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. a , del D.Lgs. 472/1997, trova applicazione esclusivamente in caso di omesso pagamento del tributo, purché il contribuente effettui l’integrale versamento dell’imposta e della sanzione entro il termine ivi sancito, non comprendendo, invece, il mero tardivo pagamento del tributo stesso, che, ove effettuato nel rispetto dei termini di legge, costituisce di per sé una modalità del ravvedimento operoso In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C., riformando la sentenza impugnata, resa in fattispecie afferente un pagamento di I.V.A. avvenuto tardivamente, ha ritenuto applicabile, in luogo della disciplina del ravvedimento operoso, la sanzione di cui all’art. 17, comma 3, del medesimo Dpr 472, mediante sua iscrizione al ruolo senza previa contestazione . Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 12883/2007 in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997 disciplina due distinte ipotesi di ravvedimento del contribuente se è stato omesso in tutto od in parte il versamento dell’imposta, la sanzione è ridotta ad un ottavo ove il contribuente effettui l’integrale versamento dell’imposta e della sanzione entro 30 giorni dall’omissione art. 13 D.Lgs. 472/1997 lettera a” se sono stati commessi errori od omissioni, la sanzione è ridotta ad un quinto ove il contribuente regolarizzi la dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione art. 13 D.Lgs. 472/1997 lettera b” . Essendo le due ipotesi distinte, la presentazione della sola dichiarazione integrativa entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, non accompagnata dal pagamento di quest’ultima e della sanzione in misura ridotta, non consente al contribuente di beneficiare della riduzione ad un ottavo della sanzione. ii Sez. 5, Sentenza 17721/2009 la definizione agevolata delle sanzioni tributarie, da effettuarsi previo pagamento del quarto della sanzione irrogata, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997, non si applica nel caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi. In tal senso depone la lettera dell’ultima alinea del comma 3 dell’art. 17 cit., la cui ratio” è individuabile nella volontà del legislatore di non concedere benefici ad un contribuente il cui comportamento, consistente in una persistente violazione di legge, è particolarmente grave.