RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 19 MARZO 2014, N. 6406 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE. Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile - Determinazione - Attribuzione dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro - Contenuto - Effetti. Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l’attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 347/1990, dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecaria e catastale, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa trovare pertanto applicazione lo specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dall’art. 50 del Dpr 131/1986. Il principio era stato già affermato da Cass. Sez. 5, Sentenza 2074/2004 in tema di imposte ipotecaria e catastale, nel caso di costituzione di una società di capitali comprendente il conferimento di un bene immobile, il fatto che a quest’ultimo debba essere attribuito un identico valore sia ai fini dell’imposta di registro che delle imposte suddette - essendo queste, ai sensi degli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 347/1990, commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro” - non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta trasferimento di ricchezza mobiliare o immobiliare per l’imposta di registro formalità che riguardano solo i beni immobili per le altre due imposte . Ne consegue che la base imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo conto del valore dell’immobile in sé considerato e delle sole passività ad esso strettamente inerenti. SEZIONE QUINTA 19 MARZO 2014, N. 6396 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Accertamento con metodo sintetico - Art. 38, sesto comma, del Dpr 600/1973, nel testo vigente ratione temporis” - Prova contraria a carico del contribuente - Oggetto. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del Dpr 600/1973, vigente ratione temporis”, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute. Il principio contrasta con Cass. Sez. 5, Sentenza 6813/2009 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del Dpr 600/1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato .