RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 2 LUGLIO 2014, N. 15026 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE. Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Posizione processuale del contribuente - Attore in senso sostanziale - Configurabilità - Argomentazioni difensive dell’Amministrazione finanziaria - Natura - Mere difese - Conseguenze - Proponibilità in appello - Ammissibilità - Fattispecie relativa a cessione del credito. In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. Nella specie, la S.C. ha affermato che la necessità della notificazione della cessione del credito anche al concessionario della riscossione, ai fini della sua efficacia, integra una mera difesa, traducendosi nella contestazione della sussistenza, in tutti i suoi elementi, del fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito ceduto, deducibile dall’Amministrazione per la prima volta in appello . In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 29613/2011 in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o - dove in concreto ne ricorrono i presupposti - l’applicazione del principio di non contestazione. Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata specifica contestazione dei contenuti della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta implicasse ammissione della determinazione del rendimento finanziario operata in detta certificazione e funzionale alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, da parte dell’Amministrazione che contestava in radice il credito . SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 2 LUGLIO 2014, N. 15010 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Termine di cui all’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 Statuto del contribuente - Ambito applicativo - Denominazione formale del verbale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge 212/2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo. In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la nullità dell’avviso di accertamento notificato nel rispetto del termine de quo” con riferimento ad un verbale di accesso, nonostante l’assenza di un successivo processo verbale di constatazione . Si richiamano i Sez. 5, Sentenza 2593/2014 in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, che prevede che l’avviso di accertamento, salva la ricorrenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza, non può essere emesso pena la sua nullità, prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, si applica non solo nell’ipotesi di verifica ma anche di accesso, concludendosi anche tale accertamento con la sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni di cui agli artt. 52, sesto comma, del Dpr 633/1972 ovvero 33 del Dpr 600/1973. ii Sez. 5, Sentenza 9424/2014 le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 212/2000, non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest’ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso - come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza - difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine .